In tema di spese condominiali, ci si è chiesto se sia possibile sollevare questioni inerenti la nullità ed l’annullabilità della deliberazione assembleare nell’ambito del procedimento d’opposizione all’ingiunzione con la quale è stato richiesto il pagamento delle spese condominiali.
La questione, all’apparenza banale, era stata oggetto di contrasti giurisprudenziali.
Tanto da dover essere devoluta alla Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali con la sentenza n. 9839 del 14 Aprile 2021 l’hanno risolta in senso affermativo.
E’ possibile sollevare questioni inerenti la nullità o l’annullabilità della delibera assembleare nell’ambito del procedimento d’opposizione all’ingiunzione.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità dedotta dalla parte di tale deliberazione“. Così s’è espressa la Suprema Corte.
Le precisazioni offerte dalla Corte permettono quindi di affermare due principi:
- la nullità della deliberazione della delibera assembleare possa essere dedotta sia dall’opponente sia rilevata d’ufficio dal Giudice
- l’annullabilità della delibera assembleare possa essere dedotta esclusivamente dall’opponente
In quali casi è possibile sollevare questioni sull’annullabilità della delibera assembleare in sede di opposizione a decreto ingiuntivo?
Come anticipato, le Sezioni Unite hanno risolto la questione in senso affermativo. Ma hanno posto alcune importanti precisazioni.
In tema di annullabilità delle deliberazioni assembleari, la sentenza ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il sindacato riguardante l’annullabilità delle deliberazioni è subordinato alla condizione che l’eccezione sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale contenuta nell’atto di citazione in opposizione”.
Le questioni riguardanti l’annullabilità delle delibere non dovranno quindi essere svolte in via di mera eccezione, bensì esclusivamente per il tramite di formulazione di domanda riconvenzionale.
Quest’ultima, in ragione della specialità della materia, andrà formulata nel rispetto delle previsioni dell’art. 1137 comma II c.c.; ed, in particolare, essere posta nel termine perentorio ivi previsto.
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