Non è punibile la coltivazione domestica di marijuana

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Non è punibile la coltivazione domestica di marijuana: se l’uso è esclusivamente personale.

La Corte di cassazione torna, nuovamente, sul tema della coltivazione della cannabis.
Ed ammette che il reato di coltivazione di piante dalle quali è possibile trarre sostanze stupefacenti sia stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza.
Tanto da determinare le Sezioni a pronunciate più volte su tale fattispecie.

La vicenda

La Corte di Appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha assolto un imputato dal reato di detenzione di sostanze stupefacenti, riconoscendone la destinazione all’uso personale.
E, contestualmente, ha confermato la sua condanna per la coltivazione di tre piante di cannabis e per la detenzione di semi della medesima pianta.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte ha innanzitutto osservato che il più recente ed autorevole approdo della giurisprudenza sia nel senso di ritenere il reato di coltivazione di stupefacenti configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza.
Sarebbero invero sufficienti due requisiti:

  • la conformità della pianta al tipo botanico previsto
  • la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione ed a produrre sostanza ad effetto stupefacente.

Tuttavia, la Cassazione rileva che non integri il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, la condotta di coltivazione che:

  • sia priva di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale
  • denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale
  • sia svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali
  • riguardi uno scarso numero di piante
  • permetta di ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto stupefacente.

Le conclusioni della Cassazione

Il Supremo Collegio ha ritenuto quindi che non è punibile la coltivazione domestica di marijuana se l’uso è esclusivamente personale e se:

  • l’agente era un assuntore abituale
  • non vi erano elementi idonei a ritenere la destinazione alla cessione a terzi
  • la coltivazione aveva ad oggetto un numero limitato di piante
  • la coltivazione era svolta senza l’adozione di alcuna particolare tecnica atta ad ottenere un quantitativo apprezzabile di stupefacente.


Potete leggere il testo integrale della sentenza QUI → e, per approfondimenti od assistenza su tali materie, contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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