Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 28972 depositata in data 17 dicembre 2020, pronunciando ex art. 363 c.p.c. su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi.”.
Argomento di universale interesse, quello dell’utilizzo delle parti comuni da parte dei singoli condòmini: i quali, nella generalità dei casi, sono comproprietari dei beni ed hanno perciò diritto di utilizzarli parimenti.
Ove in atti fosse affermato un principio contrario, attesa l’impossibilità di considerare esistente un diritto reale di uso esclusivo, la Suprema Corte ha affermato che vada demandata all’interprete la valutazione, caso per caso, sulle intenzioni delle parti in merito al trasferimento od alla costituzione di diritti, sulla scorta delle norme che usualmente regolano l’ermeneutica contrattuale.
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