Sulle misure urgenti in materia di sicurezza alimentare segnaliamo la nuova relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione.
Questi gli aspetti d’interesse.
Scongiurata l’abolitio criminis
L’Ufficio del Massimario scancisce un dato di fatto e conferma che la legge abrogatrice degli illeciti penali non sia mai entrata formalmente in vigore.
Con la conversione in legge del D.L. n. 42/2021, si è quindi consolidata l’opzione politico-criminale compiuta dal legislatore in materia di sicurezza alimentare, con il “recupero” delle sanzioni penali.
E’ quindi stata scongiurata la temuta abolitio criminis.
Controperizia e salvaguardia dei diritti difensivi
Una delle (poche) modifiche apportate dalla legge di conversione (n. 71/2021 – ne avevamo parlato QUI →) sul versante processual-penale è stata l’abrogazione della lett. b) del comma V dell’art. 8.
Il correttivo salvaguardia il tema della prova nell’ambito della fase amministrativa che, in genere, anticipa la contestazione dei reati alimentari.
L’intervento soppressivo in esame ha inciso infatti sulla nuova disciplina amministrativa della procedura della controperizia e della procedura della controversia (artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 27/2021), concernenti i prelevamenti dei campioni da parte delle autorità amministrativa di controllo al fine dei loro esami.
A tale riguardo, si segnalano l’introduzione della garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (art. 7) e la procedura (cd. controversia) da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (art. 8).
L’analisi dei campioni nel corso di attività ispettive o di vigilanza
Le modifiche soppressive apportate dal Parlamento – coerentemente con il recupero delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare – sono volte a ripristinare l’applicabilità dell’art. 223 disp. att. c.p.p.
La norma, nell’ambito della fase ispettiva extra (o ante) processum, prevede alternativamente:
- per le analisi dei campioni alimentari deteriorabili per i quali non sia possibile la revisione, un’adeguata difesa degli interessati attraverso il preavviso – senza alcuna formalità – del giorno, dell’ora e del luogo di espletamento, al fine di consentire la verifica, anche tramite persona di fiducia, della regolarità delle operazioni, altrimenti non più contestabile in eventuale sede processuale (comma I);
- per le analisi di campioni alimentari non deteriorabili che consentono la revisione (e questa sia richiesta dagli interessati), l’obbligo di avviso all’interessato, almeno tre giorni prima, del giorno, dell’ora e del luogo ove la revisione stessa verrà effettuata (comma II);
- alle suddette garanzie procedurali, consegue la (ripristinata) transitabilità nel procedimento penale delle analisi di laboratorio compiute in sede amministrativa in assenza di indizi di reato (comma III).
Per approfondire il tema delle misure urgenti in materia di sicurezza alimentare è possibile consultare la relazione del Massimario della Cassazione QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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