Sicurezza agroalimentare: un pasticcio all’italiana ?

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Novità in materia di sicurezza agroalimentare; e scoperta, tra le norme, di un “pasticcio all’italiana“.

L’11 Marzo 2021 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (la n. 60) il D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 27 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.
Con tale normativa l’Italia, in ossequio alla Legge di delegazione europea n. 117/2019, ha provveduto ad adeguare le proprie disposizioni in materia di igiene di alimenti e mangimi a quelle dell’Unione europea (Regolamento UE 2017/625); con l’obiettivo (politico) di armonizzare i controlli dell’intera filiera agroalimentare europea.

Tanti gli aspetti oggetto della novella legislativa. Tra i principali vanno evidenziati quelli seguenti:

  • autorità competenti e personale;
  • piano di controllo nazionale pluriennale;
  • controlli ufficiali e altre attività ufficiali;
  • obblighi degli operatori;
  • controperizie e controversie;
  • laboratori ufficiali e laboratori nazionali di riferimento.

All’art. 18 sono stati poi elencati tutti i provvedimenti abrogati dal D.Lgs. n. 27/2021.

E’ qui sta il “pasticcio all’italiana“.

L’art. 18 comma I lett. b) ha infatti abrogato la Legge 30 aprile 1962 n. 283 (fatta eccezione per gli artt. 7, 10 e 22); eliminando così sia le contravvenzioni igienico-sanitarie (in ambito penale) sia gli illeciti amministrativi.

Benchè l’impianto della L. 283/1962 fosse basato prevalentemente sulle disposizioni di tipo amministrativo rispetto a quelle di tipo penale, va ricordato che in forza del disposto dell’art. 9 della L. n. 689/1981 in materia agroalimentare l’illecito penale prevalesse su quello amministrativo.
In particolare, l’art. 5 della L. n. 283/62 era posto alla base della normativa in materia di sicurezza agroalimentare.

Così non sarà più.

Con la sua abrogazione, si verranno probabilmente a realizzare ipotesi di abolitio criminis: in sostanza, ciò che sino all’11 Marzo 2021 era punito dall’art. 5 non sarà più considerato illecito penale e gli illeciti penali già commessi ma non ancora “coperti” da una sentenza penale divenuta irrevocabile dovranno essere dichiarati estinti per intervenuta abrogazione del reato.

Per questo motivo, il Governo è già “corso ai ripari“.

Si legge in un comunicato stampa, diffuso lo scorso 19 Marzo 2021, che “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. Le norme introdotte hanno lo scopo di evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27“.

Posto che il D.Lgs. 27/2021 dovrebbe entrare in vigore oggi, 22 Marzo 2021, bisognerà attendere di poter analizzare il testo del nuovo decreto legge annunciato dal Governo Draghi per poter comprendere quale assetto assumerà il settore a livello sanzionatorio nonchè per eventualmente valutare quali potranno essere gli effetti derivanti dalla successione di leggi nel tempo e dalle ipotesi di abolitio criminis.


Per leggere i contenuti del D.Lgs. 27/2021 vai al testo della legge →.

Per ottenere maggiori informazioni od eventuali pareri in relazione alle normative del settore agroalimentare, contattate l’avv. Andrea Spreafico.

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