L’estinzione anticipata del mutuo non è sempre conveniente

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L’estinzione anticipata del mutuo non è sempre conveniente, poichè l’esercizio di tale diritto può prevedere un indennizzo in favore dell’istituto erogante; od altre condizioni da doversi considerare.

L’argomento è da tempo oggetto di pronunce sia delle Corti nazionali che della Corte Europea; tanto da aver indotto anche il nostro Legislatore a “ridisegnare” le norme interne.

In questo quadro in “evoluzione”, una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (del 14 Marzo 2024) ha trattato l’estinzione anticipata nei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, chiarendo alcuni aspetti che possono trovare applicazione anche ai contratti nazionali.

In questo articolo abbiamo quindi approfondito questo specifico tema, per il suo interesse diffuso e per le conseguenze che la pronuncia della Corte Europea può avere nella gestione dei mutui contratti dai consumatori.

La norma italiana

Nel diritto interno, la norma alla quale fare riferimento in materia di estinzione anticipata dei mutui è l’art. 125 sexies del D.Lgs. 385/1993 (ossia il TUB – Testo unico bancario).

Il testo attualmente vigente è il seguente:

  1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
  2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
  3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.
  4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
  5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
    a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito
    b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito
    c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto
    d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
Gli interventi del Legislatore italiano

Come accennato, da tempo si è assistito ad interventi del legislatore italiano sulle norme bancarie che hanno determinato contrasti con le norme europee e la giurisprudenza comunitaria.

In particolare, il legislatore aveva modificato l’art. 125-sexies del TUB in modo da limitare gli effetti della sentenza “Lexitor” della Corte di giustizia dell’Unione europea all’estinzione anticipata dei soli contratti di finanziamento ai consumatori sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della L. n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 732/2021; ossia, il 25 luglio 2021.

Tale norma ha determinato era deliberatamente inadempiente alla Direttiva europea in materia di credito al consumo ed alla sentenza della Corte europea.

L’intervento della Corte Costituzionale

La situazione di contrasto tra il Legislatore italiano e quello comunitario è stata tanto rilevante da aver determinato anche il “Giudice delle Leggi“, ossia la nostra Corte Costituzionale, ad intervenire in materia.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha sottolineato che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di giustizia hanno efficacia retroattiva.

Ed ha affermato che siano illegittime le disposizioni con cui il legislatore italiano ha inteso circoscrivere temporalmente l’efficacia di tali sentenze ai soli contratti di credito stipulati dopo l’entrata in vigore della legge interna.

La normativa comunitaria e l’estinzione anticipata

In un quadro normativo nazionale caratterizzato da modifiche ed affermazioni di illegittimità costituzionale, occorre far riferimento alla normativa comunitaria.

Ed, in particolare, all’art. 25 della Direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che riguarda espressamente l’estinzione anticipata dei contratti.

L’art. 25 della Direttiva 2014/17/UE

Il testo dell’art. 25 è il seguente:

1.   Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

2.   Gli Stati membri possono provvedere affinché l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto, o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una sanzione penale al consumatore. A tale riguardo, l’indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l’indennizzo non possa superare un determinato livello o sia consentito soltanto per un certo periodo.

4.   Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, il creditore fornisce al consumatore, senza indugio dopo la ricezione della richiesta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Le informazioni quantificano almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.

5.   Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, gli Stati membri possono prevedere che l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all’esistenza di un interesse legittimo del consumatore.

I diritti dei consumatori

L’art. 25 elenca espressamente i diritti dei consumatori in relazione alla richiesta di estinzione anticipata nei termini seguenti:

  • diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto (c.d. estinzione anticipata)
  • diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
I diritti dei creditori

L’art. 25 elenca espressamente i diritti dei creditori in relazione alla richiesta di estinzione anticipata nei termini seguenti:

  • sottoporre il diritto d’estinzione anticipata sia soggetto a determinate condizioni
  • restringere temporalmente l’esercizio del diritto
  • applicare trattamenti diversi a seconda del tipo di tasso del debitore
  • applicare trattamenti diversi a seconda del momento in cui il consumatore esercita il diritto
  • porre restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato
  • laddove giustificato, ottenere un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato.

In caso di richiesta di estinzione anticipata, il creditore deve fornire al consumatore tutte le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea

Fermo il quadro normativo comunitario, la Corte di Giustizia europea, nel trattare la materia dell’estinzione anticipata del mutuo contratti dai consumatori e relativi a beni immobili residenziali, ha puntualizzato …

Per la Corte europea gli Stati membri devono provvedere affinché il calcolo del mancato guadagno del creditore in ragione della somma rimborsata anticipatamente comporti:

  • l’indennizzo sia equo e obiettivo
  • non sia imposta alcuna penale al consumatore
  • l’indennizzo non superi la perdita economica del creditore.
Conviene l’estinzione anticipata del mutuo?

Generalizzare in questo campo non è utile nè opportuno.

In primo luogo, deve osservarsi che i principi sanciti dalla sentenza della Corte europea si applichino esclusivamente ai contratti di credito sottoscritti dai consumatori e relativi a beni immobili residenziali.

Restano pertanto escluse altre forme di finanziamento.

In secondo luogo, è indispensabile poter analizzare il testo del singolo contratto.

Ciò in ragione del fatto che le singole condizioni possano far variare, anche significativamente, le condizioni economiche applicabili in caso di esercizio del diritto.

Quanto all’indennizzo, qualora sia dovuto, deve essere equo e oggettivamente giustificato.

Per il legislatore italiano, l’indennizzo non può superare:

  • l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno
  • lo 0,5 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno
  • in ogni caso, non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

Pertanto, per poter esprimere un pare se l’estinzione anticipata del mutuo sia o non sia conveniente è necessario disporre della documentazione contrattuale; e poi verificare se le condizioni siano conformi alle norme interne ed a quelle Europee.


Se desiderate approfondire il tema, potete leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia Europea QUI →

Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per la proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

(tona alla pagina delle notizie)

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