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Le ONLUS possono conoscere i nomi dei donatori del 5 per mille. Questo il parere espresso dal Garante per la privacy.
Di seguito, trattiamo gli aspetti di rilevo della questione; precisando che, allo stato, sia oggetto di mera discussione, in previsione di un auspicato intervento del legislatore in materia.
La disciplina del 5×1000
La disciplina relativa alla possibilità di devolvere il 5×1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di soggetti accreditati operanti nel terzo settore è contenuta nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 11.
Il citata decreto individua, tra l’altro:
- le finalità cui è destinata la quota del 5×1000 (art. 3);
- le modalità di accreditamento e i termini per l’accesso al riparto delle risorse (art. 4);
- i criteri di riparto e di erogazione dei contributi (art. 5);
- gli obblighi di trasparenza relativi alla destinazione delle risorse (art. 7).
Gli obblighi di trasparenza
Per quanto riguarda quest’aspetto, il decreto prevede che al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5×1000, i relativi beneficiari debbano presentare, alle rispettive amministrazioni erogatrici, un apposito rendiconto.
Tale rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa, dai quali risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme ricevute.
E’ previsto altresì l’obbligo di pubblicazione del medesimo rendiconto e degli importi percepiti sui siti web degli enti beneficiari.
I nomi dei donatori del 5×1000: serve una legge
La normativa sopra richiamata non prevede però, allo stato, le modalità di rendicontazione personalizzata o forme di conoscibilità dei contribuenti da parte delle organizzazioni beneficiarie del 5×1000.
Pertanto, le organizzazioni beneficiarie non possono ad oggi conoscere i nomi dei donatori.
Per il Garante, attese le norme in vigore e gli interessi in discussione, la conoscibilità dei dati dei donatori del 5 per mille da parte delle ONLUS richiede – oltre alla volontà degli interessati – un intervento normativo.
Intervento che consideri presupposti, modalità e limiti dell’operazione, in un quadro normativo complesso e già sostanzialmente delineato.
Il Garante, infine, ha anticipato che un eventuale intervento legislativo potrebbe essere considerato sostanzialmente conforme alla disciplina di protezione dati; ferma restando la necessità che l’Autorità sia formalmente consultata.
Potete leggere la nota del Garante per la privacy QUI →
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