Le notifiche trasmesse a mezzo pec in corso di causa si perfezionano anche se la casella di posta è piena.
Lo ribadisce la Sezione Lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5646 depositata lo scorso 2 marzo 2021.
Ha osservato la Corte che, nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario sia comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima.
Ciò in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell’avvenuto deposito.
In sostanza, nel caso in cui sia impossibile perfezionare il ricevimento della comunicazione trasmessa a mezzo pec, il Giudice è legittimato ad effettuare la comunicazione mediante deposito del provvedimento in Cancelleria.
La decisione in esame segue i precedenti della Corte di cassazione in materia.
Nello stesso senso, la sentenza n. 3164/2020, con la quale era stato affermato che: “La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi”.
E’ onere pertanto del titolare della casella di posta certificata non solo comunicarne l’indirizzo agli Enti preposti, ma ulteriormente verificare periodicamente che la stessa sia “funzionante“.
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