Segnaliamo un’interessante ordinanza della Corte di cassazione in tema di obblighi dell’assicuratore contro i rischi della responsabilità civile.
La Sesta Sezione Civile, con l’ordinanza n. 4786 del 12 gennaio 2021, ha affermato che, in forza della polizza che garantisce la responsabilità civile, la compagnia deve rifondere all’assicurato le spese di resistenza che quest’ultimo abbia sostenuto, riconoscendo che tale onere costituisca un naturale negotii a sensi dell’art. 1374 c.c.
Di seguito riportiamo testualmente l’affermazione della Corte: «La persona che abbia stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo in due ipotesi: o quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al Giudice accertare, anche incidentalmente) oppure quando le spese di resistenza sostenute dall’assicurato siano state superflue, eccessive od avventate».
Pertanto, l’unico limite all’accoglimento della domanda proposta dall’assicurato di rifusione delle spese di resistenza possa discendere della insussistenza della garanzia oppure dalla circostanza (ricavabile dagli artt. 1227 e 1914 c.c.) che le spese di resistenza siano state avventatamente sostenute ovvero lo siano state in misura smodata.
Potete leggere il testo della ordinanza →.
Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.