La verifica del green pass

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Il tema della verifica del green pass ha causato un ampio dibattito. Tanto da far intervenire, in più occasioni, il Ministro dell’Interno.

In data 10 Agosto 2021 il Viminale ha diffuso una circolare esplicativa (n. 15350/117/2/1), con la quale ha precisato una serie di aspetti relativi ai controlli indicati dal DPCM 17 Giugno 2021.
Vediamo quali sono le principali novità.

Le attività per accedere alle quali è previsto il possesso del green pass

Avevamo già avuto modo di elencare quali sarebbero state le attività soggette a decorrere dal 6 agosto al green pass QUI →
Di seguito rinnoviamo l’elenco per Vostra comodità:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

A questo elenco vanno aggiunti i vettori aerei, marittimi e terrestri nonchè le strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali .

La Circolare del Viminale

Il provvedimento del Viminale ha dettato una linea chiara sui controlli che dovranno essere effettuati sugli avventori.
E’ stato precisato che l’onere di verificare mediante l’App “Verifica c 19” il possesso del green pass da parte del cliente sia a capo dei seguenti soggetti:

  • i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
  • i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19 (nonche’ i loro delegati);
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita’ per partecipare ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19 (nonche’ i loro delegati);
  • i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche’ i loro delegati;
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualita’ di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19 (nonche’ i loro delegati).

I controlli

I controlli sui documenti di riconoscimento devono essere intesi come attività di accertamento avente natura discrezionale.
Si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Ossia nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione mostrata.
In tali casi l’avventore è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale

Le sanzioni

La Circolare del Viminale ha anche chiarito il tema delle sanzioni.
Nel testo è stato infatti precisato che qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze dell’ordine dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore.

Sarà però possibile l’irrogazione della sanzione anche a carico dell’esercente nel caso in cui siano riscontrabili sue palesi responsabilità.


Potete leggere il testo integrale della Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 Agosto 2021 QUI →

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