La pericolosità delle gare su strade pubbliche

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Punti chiave

  • La Corte di Cassazione ha ribadito la pericolosità delle gare su strade pubbliche, escludendo l’automatica applicazione della particolare tenuità del fatto.
  • Le competizioni su strada devono essere autorizzate e seguire normative stringentI in merito alla sicurezza e responsabilità civili.
  • Chi organizza competizioni non autorizzate con veicoli a motore affronta pene severi, inclusa la reclusione e multe significative.
  • Anche i partecipanti possono essere puniti per aver preso parte a gare non autorizzate, sebbene spesso siano gli stessi organizzatori.
  • L’assenza di pericolo deve essere valutata attentamente per escludere la punibilità dei reati legati a competizioni su strada.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione è tornata a trattare il tema della pericolosità delle gare su strade pubbliche; affermando che a tali vicende non possa applicarsi l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ove non venga valutata ed accertata la mancanza di pericolosità in concreto.

In questo articolo abbiamo approfondito l’argomento.



Competizioni sportive su strada

Per comprendere l’argomento, occorre innanzitutto richiamare le norme del Codice della Strada che abbiano ad oggetto le competizioni su strada.

Si tratta dell’art. 9, il cui testo prevede che, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge, sulle strade ed aree pubbliche siano permesse le competizioni sportive con:

  • veicoli
  • animali
  • atletiche.

Le competizioni devono essere autorizzate dall’Ente territorialmente competente (Comune, Provincia, Regione e conferenze di servizi allorchè siano interessati più Enti).

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.

L’autorizzazione per le competizioni motoristiche è subordinata a:

  • rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti
  • esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori.

Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

Nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta tecnica.

Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti.

Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare

Una particolare attenzione è stata posta dal nostro ordinamento alle competizioni con veicoli a motore.

L’art. 9-bis del Codice della Strada così prevede:

chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000“.

E’ non un reato di pericolo astratto.

La sua integrazione non è subordinata alla effettiva messa in pericolo di soggetti tassativamente individuati o comunque individuabili.

E’ sufficiente che la condotta sia ritenuta, secondo un giudizio prognostico, astrattamente e potenzialmente lesiva della incolumità di una indeterminata pluralità di soggetti.

I soggetti

Il reato di cui all’art. 9-bis del Codice della Strada elenca con precisione i soggetti che possono integrare la violazione delle sue norme:

  • l’organizzatore (è il soggetto che prepara, allestisce, coordina l’evento)
  • il promotore (è il soggetto che incentiva, favorisce, appoggia, sostiene la gara)
  • il direttore (è il soggetto che materialmente conduce, amministra, regola, presiede la competizione)
  • l’agevolatore (è il soggetto che presta, in qualunque modo, il proprio aiuto al fine di rendere possibile, o comunque agevolare, l’effettuazione della gara clandestina).

Ognuno di tali soggetti concorre nel reato di cui all’art. 9-bis del Codice della Strada a titolo doloso.

Nel caso, il dolo è caratterizzato dalla consapevolezza e volontà di organizzare, promuovere, dirigere, agevolare (o prendere parte a) una competizione non autorizzata.

I requisiti oggettivi della condotta

Perchè possa ritenersi integrata la fattispecie di organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore, devono sussistere i seguenti elementi oggettivi:

  • la mancanza di autorizzazione dell’Ente
  • la competizione sportiva sia “in velocità”
  • la gara sia svolta con veicoli dotati di motore.
I partecipanti

L’art. 9-bis del Codice della Strada punisce anche i partecipanti alla competizione non autorizzata, prevedendo che:

La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata”.

Pertanto, anche i singoli partecipanti, ossia i conducenti dei veicoli che prendono parte alla gara, sono passibili di integrare il reato.

Nella prassi, peraltro, capita sovente che i partecipanti coincidano con gli organizzatori della competizione clandestina.

Le ipotesi aggravate

L’art. 9-bis del Codice della Strada prevede varie ipotesi aggravate:

Il comma II punisce maggiormente le condotte nel caso in cui derivino lesioni o morte di persone (anche estranee ai soggetti precedentemente elencati) con “la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni”.

Il comma II sanziona maggiormente le condotte caratterizzate dal lucro o dalle scommesse o dalla partecipazioni di minorenni, con un aumento della pena “fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto”.

Le sanzioni amministrative accessorie

L’art. 9-bis del Codice della Strada prevede anche l’irrogazione di gravose sanzioni amministrative accessorie:

Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni“.

Inoltre, “la patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone”.

Infine, “con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo”.

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

Il nostro ordinamento punisce anche coloro che partecipino ad una gara clandestina di velocità con veicoli a motore, in totale assenza di alcuna preventiva organizzazione; ossia in modo assolutamente estemporaneo.

Si tratta di un’ipotesi residuale; ma la cui frequenza è certamente maggiore rispetto a quelle previste dall’art. 9-bis.

Il divieto di gareggiare in velocità è previsto dall’art. 9-ter del Codice della Strada:

chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000“.

Comparando le fattispecie dell’art. 9-bis e 9-ter appare evidente che la prima sia sanzionata con pene d’entità circa doppie rispetto alla seconda.

Il bene giuridico tutelato è, per entrambe le norme, la pubblica incolumità.

Per gara deve intendersi qualunque comportamento pericoloso, provocatorio, vietato dalle norme comportamentali sulla circolazione stradale, da cui è possibile ricavare la volontà del soggetto agente di primeggiare sugli altri partecipanti.

Anche per la violazione dell’art. 9-ter del Codice della Strada sono previste aggravanti e pene accessorie.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni se deriva la morte di una o più persone; e della reclusione da due a cinque anni se ne deriva una lesione personale.

All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni; ovvero la revoca in caso di lesioni personali gravi o gravissime o della morte.

Inoltre, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti; salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Inquadrato il tema sotto l’aspetto normativo, è necessario richiamare un ulteriore argomento: quella della “particolare tenuità del fatto“.

L’art. 131-bis c.p. ha infatti introdotto nel nostro ordinamento una causa di esclusione della punibilità in senso stretto (che richiede la sussistenza di un reato, che deve essere integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi).

A fronte di tale situazione, la norma prevede la “non opportunità” di punire fatti che in concreto non siano meritevoli della sanzione penale.

In particolare, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa:

  • per le modalità della condotta
  • per l’esiguità del danno o del pericolo
  • se l’offesa è di particolare tenuità
  • se il comportamento risulta non abituale.

La medesima norma prevede una serie di esclusioni.

Per quanto qui di interesse, segnaliamo che l’offesa non possa ritenersi di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

L’esclusione della particolare tenuità del fatto

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento circa il giudizio di pericolosità delle gare su strade pubbliche.

Secondo la giurisprudenza della Corte, è configurabile una gara di velocità quando due o più conducenti di veicoli, anche senza preventivo accordo e per effetto di una tacita e reciproca volontà di voler competere l’uno con l’altro, pongono in essere una contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida.

La Cassazione ha anche offerto alcune interessanti precisazioni in merito alla applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.

In particolare, per la Corte, il giudizio circa l’esiguità del pericolo circa la specifica competizione deve essere supportato delle ragioni fondanti la relativa valutazione con riferimento a:

  • sicurezza della circolazione
  • sicurezza degli utenti della strada
  • condizioni di tempo
  • condizioni di luogo
  • conformazione della strada interessata ed alla sua ubicazione
  • specifica situazione del traffico
  • velocità tenuta, da valutarsi peraltro anche in considerazione dei limiti caratterizzanti lo specifico tratto stradale.

Solo l’assenza in concreto di pericolo può quindi determinare un giudizio di “irrilevanza penale” della condotta che ha integrato gli elementi dell’art. 9 ter del Codice della Strada.


Potete leggere il testo integrale della sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. IV sent. 2 Marzo 2026 n. 8032) QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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