La natura dell’illecito urbanistico e la successione delle leggi nel tempo

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La natura dell’illecito urbanistico e la successione delle leggi nel tempo.
Un tema piuttosto complesso, anche per la giurisprudenza che nel corso del tempo si è occupata della questione.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci offre l’opportunità di approfondire questo aspetto.

La natura dell’illecito urbanistico

Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica – per consolidato orientamente giurisprudenziale – hanno natura permanente.
Ciò significa che un immobile (o parte di esso) interessato da un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura abusiva.

La natura abusiva e quindi la situazione di illiceità possono essere eliminate mediante due distinte condotte:

  • il conseguimento delle prescritte autorizzazioni in sanatoria (paesaggistiche e/o urbanistico-edilizie)
  • il ripristino dello stato dei luoghi.

Sino a quando uno dei due iter non sia concluso, l’immobile o la parte di esso mantengono la loro natura abusiva.
E, conseguentemente, sono soggetti alle sanzioni previste dalle norme di legge.

Si è posto quindi il problema di individuare quali siano le norme applicabili all’ipotesi concreta nel caso in cui tra la realizzazione dell’illecito e la conclusione dell’iter la norme mutino.
Ossia quando vi è una c.d. successione di leggi nel tempo.

Il Consiglio di Stato, con una recentissima sentenza, circa la natura dell’illecito urbanistico e la successione delle leggi nel tempo ha chiarito quali siano i rapporti tra le differenti normative.
Ed ha posto alcuni punti fermi in materia.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Collegio ha affermato che la natura permanente dell’illecito edilizio imponga di applicare la disciplina prevista dalla normativa in vigore al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.

Da tale affermazione derivano le seguenti conseguenze:

  • l’illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fondi su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l’abuso è posto in essere
  • in sede di repressione dell’illecito è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa
  • quest’ultimo principio si applica anche alle sanzioni pecuniarie “sostitutive” di quelle demolitorie.

Potete leggere il testo integrale della sentenza QUI →

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