La “movida” costa cara al Comune (di Torino): così s’è espresso il Tribunale cittadino in una interessante pronuncia riguardante i pregiudizi patiti dai residenti di un quartiere caratterizzato dalla costante presenza della cd. movida.
Il Tribunale ha accolto le domande dei residenti e condannato il Comune a risarcire i loro danni.
I principi espressi nella sentenza meritano di essere approfonditi, in quanto è una delle poche pronunce ad individuare le responsabilità dell’Amministrazione; e non dei singoli esercenti dei locali che “generano” la movida.
La vicenda torinese
Il procedimento civile trae origine dalle doglianze di una serie di residenti di un quartiere torinese diventato, in breve tempo, la principale zona della movida notturna.
Nella zona, per via di un consapevole piano strategico del Comune, hanno infatti aperto numerosi ristoranti, bar, enoteche, rivendite di street food e minimarket con bevande da asporto.
Inoltre, sono state autorizzate le installazioni di numerosi dehors, che hanno gradualmente occupato i marciapiedi e si sono estesi sin sulle strade.
Ciò ha determinato l’affollamento delle vie e delle piazze; tanto da rendere il traffico congestionato e le strade impercorribili.
Inoltre, i marciapiedi, le soglie dei portoni e le auto parcheggiate hanno iniziato ad essere imbrattati ed insozzati; oltre a divenire deposito di ogni tipo di rifiuti.
Senza contare le urla, gli schiamazzi, le risse, la musica continui durante le ore serali e notturne.
La gente si assembra all’interno ed all’esterno dei locali. Ed il chiasso di ciascun esercizio si somma al rumore di fondo, creando un fenomeno d’insieme che va ben oltre le singole fonti di disturbo.
Nonostante nel corso degli anni i ricorrenti si siano attivati in tutti i modi per sollecitare l’intervento delle Autorità, nessun risultato concreto è stato mai ottenuto.
Fotografie, filmati ed articoli di giornale hanno fornito la prova di una realtà ormai compromessa ed invivibile.
Tanto da determinare i residenti a lamentare in giudizio la lesione di diritti costituzionalmente garantiti; quelli alla salute, all’inviolabilità del domicilio ed al godimento della proprietà.
Il Comune condannato a risarcire i danni dei residenti
Il Tribunale ha individuato il nesso causale tra i danni patiti dai ricorrenti e le azioni o le omissioni del Comune nella norma generale dell’art. 2043 c.c.
Ed ha attribuito al Comune la responsabilità di aver omesso di svolgere un’analisi approfondita della situazione complessiva, richiesta dal piano di risanamento acustico. Oltre ad a aver omesso di intervenire con misure d’urgenza più pregnanti.
I danni patiti dai ricorrenti sono stati individuati nella lesione del loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività ed al godimento dell’habitat domestico.
Il Tribunale ha anche richiamato l’orientamento della Cassazione civile, secondo il quale “Il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti” (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 28 Agosto 2017 n. 20445).
La sentenza ha voluto quindi evidenziare il ruolo che l’Amministrazione deve esercitare nel gestire i fenomeni “di piazza e di massa” come quelli della cd. movida e nel garantire a tutti i cittadini il godimento dei propri diritti.
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Qualora necessitaste di assistenza per una problematica simile, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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