Punti chiave
- Gli screenshots rappresentano immagini digitali di ciò che appare su uno schermo e possono contenere informazioni significative.
- Tuttavia, la diffusione di screenshots può comportare rischi legali, in particolare se violano la privacy o rappresentano contenuti illeciti.
- La giurisprudenza considera gli screenshots prove documentali secondo l’art. 234 c.p.p., allorché rappresentino fatti, persone o cose.
- Il Giudice ha la responsabilità di valutare l’attendibilità degli screenshots come prova in un procedimento.
Da tempo nelle aule di giustizia si dibatte in merito alla efficacia probatoria degli screenshots nella cause civili e, soprattutto, nei procedimenti penali.
Recentemente, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a trattare l’argomento, nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto una diffamazione aggravata.
La sentenza ci ha offerto lo spunto per approfondire questo tema.
Sommario
Cosa sono gli screenshots?
Per comprendere l’argomento, è innanzitutto necessario stabilire cosa si intenda con screenshot.
La parola anglosassone screenshot fa riferimento ad un file riproducente (c.d. riproduzione informatica) un’immagine digitale.
Si tratta, quindi, di una fotografia istantanea dello schermo di un computer o di un dispositivo elettronico (es. tablet, smartphone, etc.), in un dato momento.
In sostanza, lo screenshot consente di salvare, ed eventualmente condividere con terzi, l’immagine di ciò che l’utente vede su uno schermo in un dato momento.
Lo screenshot viene generalmente realizzato mediante una funzione presente sul dispositivo stesso.
Ma può essere anche creato attraverso un altro dispositivo, dotato di fotocamera che consenta di riprendere lo schermo del dispositivo di cui si vuole “fermare l’immagine“.
Gli screenshots possono raffigurare:
- una pagina web
- un messaggio di una conversazione
- una immagine
- altre tipologie di contenuti visualizzati sullo schermo.
L’utilizzo degli screenshots
La realizzazione di uno screenshot, in genere, è legittima.
Mentre il suo uso, la sua trasmissione ad altri o la sua diffusione potrebbero integrare uno o più reati.
Ciò che può aver rilievo, al riguardo, è il contenuto dello screenshot: ossia, ciò che appare nell’immagine.
Dipendentemente dal contenuto, l’uso o la trasmissione altri dello screenshot o la sua diffusione potrebbero in particolare integrare i seguenti reati:
- il trattamento illecito di dati, punito dall’art. 167 del D.Lgs. 193/2006
- la violazione di corrispondenza, punita dall’art. 616 c.p.
- la rivelazione del contenuto di corrispondenza, punita dall’art. 618 c.p.
- la diffusione di riprese fraudolente, punita dall’art. 617-septies c.p.
- la diffamazione aggravata, punita dall’art. 595 commi I e III c.p.
- la pornografia minorile, punita dall’art. 600-ter c.p.
- la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, punita dall’art. 612-ter c.p.
La prova documentale (art. 234 c.p.p.)
In considerazione del fatto che mediante uno screenshot possano essere integrati dei reati, da tempo la giurisprudenza si è dovuta occupare di valutare se gli screenshot possano costituire una prova nell’ambito dei procedimenti penali.
Al riguardo, occorre considerare il comma I dell’art. 234 del Codice di procedura penale, il quale stabilisce quali prove documentali possano essere acquisite nel procedimento nei termini seguenti:
“È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.
Pertanto, tutti i documenti che “rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia” possono essere liberamente acquisiti dal Giudice.
Gli screeneshot possono essere ritenuti quindi documenti, in quanto “rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia” (digitale).
Sarà poi il Giudice a liberamente valutare tale tipologia di prova ed i fatti e le cose rappresentate; dando, inoltre, conto del suo processo valutativo circa l’attendibilità di detta prova.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che le riproduzioni
informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshots, rientrino nella categoria delle prove
documentali di cui all’art. 234 c.p.p.
Come tali, gli screenshots sono pienamente utilizzabili: in quanto rappresentano fatti, persone o cose, così come qualsivoglia altro mezzo riproduttivo di immagini.
Sicché è legittima l’acquisizione, come documento, di una pagina web di un social network mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo (c.d. “screenshot”) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile in un dato momento.
Potete leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione QUI →
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