Punti chiave
- Il referendum sulla riforma della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo per confermare la Legge costituzionale n. 253 del 30 Ottobre 2025.
- La riforma prevede la separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri e Giudici e la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura.
- Inoltre, introduce l’Alta Corte disciplinare per il potere giurisdizionale sui magistrati, sostituendo l’attuale sistema disciplinare.
- Il voto referendario richiede di esprimere un segno su ‘SI” o ‘NO’ per approvare o respingere la riforma proposta.
- Il referendum è valido anche senza la maggioranza degli aventi diritto, pertanto non è necessario raggiungere un quorum.
Domenica 22 e lunedì 23 Marzo 2026 saremo chiamati ad esprimerci sulla conferma della riforma della giustizia approvata dal Parlamento (Legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30 Ottobre 2025).
Il referendum sulla riforma della giustizia è oggetto del dibattito pubblico e politico da mesi.
Ma nonostante ciò, risulta ancora difficile comprendere quali siano effettivamente i cambiamenti apportati dalla riforma; e, conseguentemente, molti cittadini sono incerti sia riguardo all’utilità del loro voto sia alla scelta da assumere dentro l’urna.
In questo articolo, abbiamo trattato la questione per comprendere quali siano le modifiche che verrebbero introdotte con la vittoria dei sì al referendum sulla riforma della giustizia e per fornirvi tutte le informazioni necessarie ad assumere una scelta consapevole. Qualunque essa sia.
Sommario
- La riforma della giustizia
- Il testo a fronte delle modifiche
- Art. 87 della Costituzione
- Art. 102 della Costituzione
- Art. 104 della Costituzione
- Art. 105 della Costituzione
- Art. 106 della Costituzione
- Art. 107 della Costituzione
- Art. 110 della Costituzione
- Le disposizioni transitorie
- La separazione delle carriere dei Pubblici Ministeri e dei Giudici
- La creazione di due Consigli Superiori della Magistratura
- La creazione dell’Alta Corte disciplinare
- Il referendum confermativo
- Il quesito referendario
- Il voto
- Il quorum del referendum
- La tessera elettorale
La riforma della giustizia
La riforma della giustizia è stata introdotta con l’approvazione della Legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025 recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare“.
Le principali novità sono le seguenti:
- la separazione delle carriere dei Pubblici Ministeri e dei Giudici
- la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura
- la scelta dei componenti dei Consigli Superiori mediante estrazione a sorte
- la creazione dell’Alta Corte, alla quale è stato devoluto il potere disciplinare.
Il testo a fronte delle modifiche
Per poter comprendere, anche visivamente, le modifiche introdotte dalla L. n. 235/2025, che saranno oggetto del quesito referendario, abbiamo predisposto un testo a fronte che le evidenzia:
testo attuale
testo riformato
Art. 87 della Costituzione
art. 87 Cost.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].
Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77 ] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
art. 87 Cost.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].
Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77 ] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente [cfr. art. 104 c.2].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 102 della Costituzione
art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108].
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti [cfr. art. 108].
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 104 della Costituzione
art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. 87 c. 10].
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105 della Costituzione
art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107].
art. 105
Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.
Art. 106 della Costituzione
art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107 della Costituzione
art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 110 della Costituzione
art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2] l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
art. 110
Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2] l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Le disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie
—
Disposizioni transitorie
Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vi genti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
La separazione delle carriere dei Pubblici Ministeri e dei Giudici
L’argomento più dibattuto pubblicamente del referendum sulla riforma della giustizia è quello riguardante l’introduzione della separazione delle carriere dei Magistrati.
Secondo i sostenitori del SI’ la separazione:
- sarebbe il naturale complemento del sistema accusatorio nel processo penale
- garantirebbe la terzietà del Giudice
- impedirebbe la politicizzazione dei Giudici e dei Pubblici ministeri
- impedirebbe la lottizzazione degli incarichi dei Magistrati
- migliorerebbe l’imparzialità nei giudizi
- manterrebbe l’obbligo dell’azione penale
- migliorerebbe l’efficacia del contradditorio nei processi penali
- arginerebbe l’invadenza del potere giudiziario nelle competenze del potere politico.
Secondo i sostenitori del NO la separazione:
- genererebbe il rischio della dipendenza del Pubblico Ministero dal potere esecutivo
- avvicinerebbe la giustizia al modello americano, in cui il Pubblico Ministero è soggetto all’esecutivo
- genererebbe il rischio dell’introduzione della discrezionalità dell’azione penale.
La creazione di due Consigli Superiori della Magistratura
In caso di approvazione del referendum sulla riforma della giustizia, la legge costituzionale introdurrebbe la creazione di due organi distinti: il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante ed il Consiglio Superiore della Magistratura Requirente.
La modifica separerebbe le carriere dei Giudici da quelle dei Pubblici ministeri ed affiderebbe a ciascun CSM la gestione autonoma di assunzioni, trasferimenti e promozioni dei Magistrati.
Secondo i sostenitori del SI’ il meccanismo di elezione dei nuovi CSM:
- ostacolerebbe il potere delle correnti
- eviterebbe la lottizzazione degli incarichi dei Magistrati
- eviterebbe la lottizzazione delle funzioni direttive dei Magistrati
- non essendo organi di rappresentanza politica, i metodi di selezione della sua composizione possono essere vari.
Secondo i sostenitori del NO il meccanismo di elezione dei nuovi CSM:
- è uno strumento punitivo
- sostituisce il principio della casualità al principio della rappresentatività elettiva
- non garantirebbe sufficientemente l’indipendenza dei singoli Magistrati
- non garantirebbe l’autonomia della Magistratura
- determinerebbe una significativa riduzione delle capacità del CSM
- determinerebbe l’affievolimento della terzietà del singolo Giudice.
La creazione dell’Alta Corte disciplinare
In caso di approvazione del referendum sulla riforma della giustizia, la legge costituzionale introdurrebbe modifiche solo per i Magistrati ordinari giudicanti e requirenti, attribuendo giurisdizione circa il potere disciplinare ad un nuovo organo: l’Alta Corte Disciplinare.
Mentre il regime vigente attualmente prevede la competenza della Sezione disciplinare del CSM; e la devoluzione delle impugnazioni delle decisioni alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
L’Alta Corte disciplinare sarebbe composta da quindici Giudici:
- 3 nominati dal Presidente della Repubblica
- 3 nominati dal Parlamento con estrazione a sorte
- 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti estratti a sorte.
Contro le sentenze in prima istanza sarebbe ammessa l’impugnazione solo dinanzi alla stessa Alta Corte.
In caso di impugnazione, l’Alta Corte giudicherebbe in composizione diversa da quella che ha emesso il provvedimento impugnato.
La legge ordinaria determinerebbe gli illeciti disciplinari.
Resterebbero invece invariate le disposizioni per le altre Magistrature (amministrativa, contabile e militare).
La creazione dell’Alta Corte è l’argomento sul quale i sostenitori del SI’ e quelli del NO hanno maggiormente faticato ad esprimere pareri netti; e, soprattutto, giuridicamente fondati.
Il problema principale è dato dal fatto che le modifiche che sarebbero introdotte dal novellato art. 104 sarebbero parzialmente confliggenti con quelle introdotte all’art. 107.
In particolare, si è osservato che i provvedimenti emessi dall’Alta Corte non sarebbero immediatamente esecutivi, in ragione della mantenuta previsione di “inamovibilità” dei Magistrati.
Conseguentemente, per l’esecuzione dei provvedimenti disciplinari dovrebbe essere mantenuta la competenza del Consiglio Superiore della Magistratura di appartenenza.
Circostanza che genera un’anomalia (peraltro, riducendo potenzialmente i poteri dell’Alta Corte) e che potrebbe determinare un “cortocircuito” istituzionale, posto che l’esecuzione dei provvedimenti disciplinari sarebbe demandata allo stesso organo di autogoverno dei Magistrati.
Si rinnoverebbe quindi la situazione oggi esistente; e fortemente criticata dai sostenitori del SI’.
Il referendum confermativo
La necessità di ricorrere al referendum sulla riforma della giustizia per la definitiva approvazione della della Legge costituzionale n. 253/2025 consegue al fatto che la sua approvazione parlamentare non abbia raggiunto la maggioranza dei due terzi.
La legge deve quindi essere sottoposta a referendum popolare “confermativo”, come previsto dall’art. 138 della Costituzione.
Il referendum confermativo di una legge costituzionale deve essere disposto se, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una camera, oppure 500.000 elettori oppure cinque consigli regionali.
La votazione del referendum deve essere fissata in una domenica compresa fra il 50imo e il 70imo giorno successivo all’indizione del referendum stesso.
Il referendum sulla riforma della giustizia è stato fissato, nei termini di legge, per il 22 e 23 Marzo 2026.
Il quesito referendario
I quesiti del referendum sulla riforma della giustizia rispecchiano il modello previsto dall’art. 16 della Legge n. 352/1970.
Il quesito referendario originariamente approvato all’Ufficio per i referendum della Corte di Cassazione in data 18 Novembre 2025 per il referendum sulla Legge costituzionale n. 253/2025 recitava:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”.
A seguito di ricorso, la Corte di Cassazione ha ammesso il nuovo quesito per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia presentato dal “Comitato di 15 promotori“.
Il nuovo quesito del referendum sulla riforma della giustizia è stato quindi recepito con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 Febbraio 2026 e recita:
“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.
Il voto
La L. n. 352/1970 n. 352 prevede che il voto del referendum sulla riforma della giustizia si esprima mediante un crocesegno da apporre su una scheda (il cui modello è visionabile QUI), contenente il quesito referendario, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
Il voto referendario si esprime con un segno su:
- SI’
- NO.
Esprimendo il SI’ si voterà l’approvazione delle modifiche proposte dalla legge costituzionale.
Esprimendo il NO si voterà per il mantenimento dei testi attuali delle norme costituzionali.
Il quorum del referendum
Altro tema piuttosto discusso pubblicamente è quello della validità del referendum sulla riforma della giustizia.
Il referendum è valido anche senza la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto.
Si prescinde quindi dal quorum.
Pertanto, si procederà al conteggio dei voti validamente espressi; senza che possano aver rilevanza nè il numero degli astenuti nè quello delle schede bianche od annullate.
La tessera elettorale
Per poter esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi al seggio muniti di un documento di identità valido e della propria tessera elettorale.
La tessera elettorale personale è il documento di legittimazione all’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani.
La tessera è valida fino all’esaurimento degli appositi (diciotto) spazi.
In caso di smarrimento, di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera dovuti a rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, cambio di indirizzo, variazioni d’ufficio relative a chiusure o spostamenti di sedi di seggio, occorre aggiornare la tessera.
Gli aggiornamenti – ed il rilascio delle nuove tessere – vengono disposti dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza.
Si vota domenica 22 Marzo e lunedì 23 Marzo 2026.
Il quesito approvato è il seguente: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.
La principali modifiche introdotte dalla riforma sulla giustizia sono:
– la separazione delle carriere dei Pubblici Ministeri e dei Giudici
– la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura
– la scelta dei componenti dei Consigli Superiori mediante estrazione a sorte
– la creazione dell’Alta Corte, alla quale è stato devoluto il potere disciplinare.
Non è previsto il quorum: il referendum ed il voto saranno validi anche senza la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto.
Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →
(tona alla pagina delle notizie)
