Con la pubblicazione del D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Dall’1 Aprile 2023 le norme del Codice saranno applicate a tutti i nuovi procedimenti e dall’1 Luglio 2023 le norme saranno applicate anche ai procedimenti già in corso.
Dall’1 Gennaio 2024 sarà poi in vigore la digitalizzazione delle procedure, che dovrebbe consentire un forte risparmio di tempi e di costi.
I principi cardine del nuovo Codice
Tra i principi cardine del decreto i primi due articoli indicano i seguenti:
- il “principio del risultato”;
- il “principio della fiducia”.
Il principio del risultato ha ad oggetto l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Il principio della fiducia riguarda invece l’azione legittima, trasparente e corretta che deve sussistere tra la Pubblica Amministrazione e gli operatori economici.
I requisiti di ordine generale
Il nuovo Codice ha operato anche il riordino dei requisiti di ordine generale, suddividendo la materia in cinque articoli:
- le cause di esclusione automatica (art. 94)
- le cause di esclusione non automatica (art. 95)
- la disciplina di esclusione dell’operatore economico (art. 96)
- la disciplina dei raggruppamenti di imprese (art. 97)
- la disciplina dell’illecito professionale.
La liberazione degli appalti sino a 5.300.000 Euro
Con la liberalizzazione degli appalti “sottosoglia“, ossia gli appalti di valore sino a 5.300.000,00= Euro, le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare le procedure negoziate o gli affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione.
E’ previsto inoltre che per gli appalti sino a 500.000,00 Euro le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente; senza quindi passare per le stazioni appaltanti qualificate.
Questa previsione è stata pensata per una diminuzione dei tempi e per agevolare i piccoli Comuni che debbano procedere a lavori di entità minima, ma urgenti e significati per il territorio.
Le principali novità del Codice
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha introdotto profonde novità sui seguenti specifici temi:
- Responsabile Unico di Progetto (RUP)
- subappalto
- conflitto di interesse
- opere di interesse locale o statale
- progettazione
- appalto integrato
- affidamento diretto
- revisione prezzi
- qualificazione delle Stazioni Appaltanti
- affidamento delle Stazioni non qualificate
Il nuovo ruolo del RUP (Responsabile Unico di Progetto)
Il ruolo del RUP è stato profondamente rivisto dalla nuova normativa e, nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, i requisiti per assumere il ruolo di RUP sono stati ben definiti.
In questi casi, infatti, il RUP deve possedere i seguenti requisiti personali:
- un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori
- una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare
- una adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione.
Il Codice ha inoltre previsto, per le stazioni appaltanti, la possibilità di nominare un responsabile per le fasi di:
- programmazione
- progettazione ed esecuzione
- affidamento.
Tale possibilità è finalizzata ad evitare che il RUP abbia un carico eccessivo di compiti e responsabilità direttamente operative, che spesso sono di difficile gestione nei casi più complessi.
Nel caso in cui vengano nominati i responsabili di fase, il RIP mantiene le sole responsabilità connesse alla supervisione, al coordinamento ed all’indirizzo e controllo.
Sono invece attribuite in capo ai vari responsabili i compiti e le conseguenti responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.
Si parla perciò di “responsabilità per fasi”.
Subappalto
La principale novità è rappresentata dal subappalto “a cascata“, che è divenuta la norma nei contratti.
A fronte di tale previsione, le stazioni appaltanti devono indicare, in modo specifico e motivato, le eventuali limitazioni al subappalto a cascata.
Conflitto di interesse
Il nuovo Codice ha ampliato l’ambito di applicazione del conflitto di interessi.
Il conflitto di interessi è sussistente quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
Opere di interesse locale o statale
Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del CSLP o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per la VIA – Valutazione di Impatto Ambientale.
Progettazione
Il Codice ha introdotto una semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti delle opere pubbliche.
Sono infatti stati ridefiniti i livelli di progettazione, riducendoli degli attuali tre (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo) a due:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica
- progetto esecutivo
L’eliminazione del progetto definitivo determinerà, però, un ampliamento dei contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Appalto integrato
Viene nuovamente prevista la possibilità dell’appalto integrato (avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori), sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto “a cascata“, senza limiti.
L’appalto integrato sarà escluso solo per i lavori di manutenzione ordinaria.
Affidamento diretto
Per i servizi e le forniture (inclusi i servizi di ingegneria, di architettura e l’attività di progettazione) la soglia per l’affidamento diretto è:
- sino a 140.000,00 Euro
- da 140.000,00 a 215.000,00 Euro, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici.
Per i lavori, invece, la soglia per l’affidamento diretto è:
- sino a 150.000,00 Euro
- da 150.000,00 a 1.000.000,00 Euro, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici
- da 1.000.000,00 a 5.382.000,00 Euro, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici.
Per i lavori d’importo compreso tra 1.000.000,00 e 5.382.000,00 Euro vi è anche la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica, senza necessità di motivazione.
Revisione prezzi
Le clausole di revisione dei prezzi dovranno essere inserite obbligatoriamente nei contratti.
La revisione sarà possibile solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento dell’offerta.
In particolare, il nuovo Codice ha previsto che:
- la variazione (in aumento o in diminuzione) debba essere superiore al 5% dell’importo complessivo originario
- la revisione operi nella misura dell’80% dell’importo della variazione.
Qualificazione
Il nuovo Codice ha previsto la qualificazione per procedure di importo superiore alle soglie (140.000,00 Euro) per l’affidamento diretto di forniture e servizi e per importi superiori a 500.000,00 Euro per l’affidamento di lavori.
Le stazioni appaltanti delle Unioni di comuni, delle Provincie e delle Città metropolitane, dei Comuni capoluogo di Provincia e delle Regioni sono iscritte nell’elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate con riserva.
Il sistema di qualificazione entrerà in vigore l’1 Gennaio 2024.
Stazioni Appaltanti non qualificate
Le Stazioni Appaltanti non qualificate dovranno consultare, su una apposita sezione del sito istituzionale dell’ANAC, l’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate e delle Centrali di committenza qualificate.
In caso di mancata risposta entro 10 giorni dalla richiesta effettuata ad una Stazione Appaltante o ad una Centrale di committenza qualificata, la richiesta della Stazione Appaltante non qualificata si intende rà accolta.
In caso di risposta negativa, la Stazione Appaltante non qualificata dovrà rivolgersi ad ANAC, che entro 15 giorni dalla richiesta, assegnerà d’ufficio la procedura ad una Stazione Appaltante qualificata.
Potete leggere la versione completa del D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 QUI →
Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.