L’ordinanza n. 2904/2021 depositata lo scorso 8 febbraio dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione offre lo spunto per parlare di alcuni aspetti di un tema complesso e spesso al centro di dispute giudiziarie: quello dei fondi patrimoniali destinati a soddisfare i bisogni delle famiglie.
Riguardo a tali fondi, spesso viene domandato quando possano essere aggrediti dai creditori i beni in essi vincolati.
Vediano di seguito di approfondire la questione e di individuare le risposte.
L’istituto del fondo patrimoniale esiste dai tempi della riforma del diritto di famiglia, quindi dal lontano 1975. Ma ha trovato una scarsa applicazione pratica: ciò in quanto sono molti i casi nei quali il fondo patrimoniale può essere aggredito dalle azioni dei creditori.
In linea generale, ciò che ha più ostacolato la diffusione dell’istituto è il fatto che la protenzione offerta del fondo sia minore quando i debiti siano stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia rispetto a quando i debiti siano estranei ai bisogni della famiglia.
Il discrimine principale è la definizione dei “bisogni della famiglia“.
Della singola famiglia, ovviamente: e, conseguentemente, nella valutazione della cosiddetta “aggredibilità” dei beni costituenti ogni fondo patrimoniale si dovrà far riferimento concreto a tale aspetto.
La giurisprudenza ha chiarito, nel tempo, quali possano essere i bisogni di (ogni) famiglia.
Vi rientrano: le spese essenziali alla vita del nucleo familiare (come l’acquisto di generi alimentari, il vestiario, etc.), il costo della casa (canone del mutuo o di locazione), i trasporti (auto e manutenzione, carburanti, biglietti o abbonamenti), le spese mediche e sanitarie, le spese di istruzione dei figli.
I debiti contratti per soddisfare tali bisogni non sono coperti dalle garanzie offerte dal fondo patrimoniale.
E’ tale caratteristica che ha sempre reso inutile il ricorso a tale istituto per la maggior parte delle famiglie.
Mentre sono ritenuti estranei ai bisogni (primari) di una famiglia i cosiddetti “bisogni voluttuari” – categoria nella quale rientrano l’acquisto di beni di lusso o gli investimenti speculativi, i debiti di gioco, etc. – che conseguentemente godono delle protezioni del fondo patrimoniale.
La Corte di Cassazione nella pronuncia citata all’inizio di quest’articolo ha chiarito che i bisogni della famiglia “sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia», ma vanno intesi in senso più ampio e comprendono “anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi“.
Proprio i termini “voluttuario” e “speculativo” segnano i confini dell’operatività dei meccanismi di protezione del fondo patrimoniale destinato a soddisfare i bisogni della famiglia.
La pronuncia in esame estende quindi, ulteriormente, l’elenco potenziale dei debiti non coperti dalle garanzie offerte dal fondo: e, quindi, amplia le possibilità dei creditori della famiglia di aggredire i beni immessi nel fondo patrimoniale.
Attraverso la nozione estesa di “bisogni famigliari” è quindi possibile farvi rientrare – sebben non automaticamente – anche i debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa svolta da un coniuge tra quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.
Occorre precisare che, in ogni caso, per avvalersi dello “scudo” di impignorabilità dei beni presenti nel fondo patrimoniale è il debitore ad essere onerato dal dover dimostrare che nel momento in cui il debito è stato assunto il creditore fosse a conoscenza della sua estraneità ai bisogni familiari.
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