Etilometro: nessun obbligo di attendere il difensore

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La Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata in argomento “circolazione stradale” ed, in particolare, sugli accertamenti del tasso alcoolico dei conducenti, sancendo che in caso di controlli effettuati mediante etilometro non vi sarebbe un lasso di tempo minimo per consentire l’arrivo del difensore nominato.

Con l’ordinanza n. 28/2021 la Cassazione ha infatti chiarito che l’accertamento strumentale dello stato di ebrezza (cd. alcooltest) costituisca atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile.
Pertanto, se tale qualificazione impone alla polizia giudiziaria di dare avviso al soggetto che vi sia sottoposto della facoltà di farsi assistere da un difensore, non ne deriva però l’obbligo di attendere un lasso di tempo minimo prima di procedere al test, onde consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato.

La soluzione ovviamente ha destato qualche perplessità, in quanto priva in concreto la persona sottoposta a controlli della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore che fosse disponibile ad intervenire prontamente, pur essendo noto che il valore del tasso alcoolico sia stabile nel breve periodo. Ciò consentirebbe quindi di poter attendere qualche decina di minuti prima di iniziare il test, senza che si verifichino sostanziali differenze di risultato.


Se volete comprendere i motivi per cui la Cassazione ha optato per una simile soluzione, potete leggere il testo dell’ordinanza →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

(tona alla pagina delle notizie)

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