La Corte di Cassazione ha recentemente indicato i presupposti di legittimità del DASPO di gruppo che disponga l’obbligo di presentazione.
Pur essendo una materia piuttosto particolare, viene spesso trattata dai media in occasione degli eventi sportivi rovinati dagli eccessi delle tifoserie.
Abbiamo pertanto ritenuto di trattarla in questo articolo, al fine di renderla comprensibile anche ai non addetti ai lavori ed a coloro che sono lontani dal mondo delle tifoserie organizzate.
Il DASPO
Cosa significa DASPO?
Il DASPO è l’acronimo di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni SPOrtive.
E’ stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 della L. 13 Dicembre 1989 n. 401:
1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lett. a).
Il DASPO di gruppo
Il DASPO c.d. di gruppo è stato introdotto dall’art. 2 del D.L. 22 Agosto 2014 n. 119, il quale ha modificato il terzo periodo dell’art. 6 della L. 13 Dicembre 1989 n. 401 prevedendo che il provvedimento possa essere disposto:
“nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico“.
Pertanto, i requisiti applicativi del DASPO c.d. di gruppo sono la partecipazione attiva del singolo a precisi episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione di gruppo.
L’obbligo di presentazione ed il procedimento di convalida
Il comma II dell’art. 6 della L. 13 Dicembre 1989 n. 401 ha previsto che il Questore possa ulteriormente limitare la libertà di movimento del tifoso colpito da DASPO disponendo l’obbligo di presentazione:
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il Questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
Qualora il Questore disponga la misura dell’obbligo di comparizione, trattandosi di misura di prevenzione “atipica“, sempre l’art. 6 della L. 13 Dicembre 1989 n. 401 prescrive l’iter che deve essere seguito affinchè il DASPO mantenga efficacia nei confronti del soggetto al quale è stato applicato:
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Il Pubblico Ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari.
4. Contro l’ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.
La qualificazione giuridica dell’obbligo di presentazione quale misura di prevenzione “atipica“, ha indotto la giurisprudenza maggioritaria a ritenere che, tra i presupposti di applicabilità, debba ricorrere il fumus di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura.
La vicenda in esame
Il fatto sul quale s’è espressa la Corte di Cassazione ha riguardato la convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari di un provvedimento (c.d. DASPO) con cui un Questore ha inibito, per anni 8, ad un tifoso di calcio la partecipazione a tutte le competizioni sportive, anche amichevoli, nonché l’avvicinamento allo stadio e alle strade ad esso adiacenti.
Con il medesimo provvedimento è stato disposto l’obbligo di comparizione personale, per anni 5, presso la Questura con le seguenti modalità:
- in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra calcistica X disputerà in casa, 20 minuti dopo l’inizio del primo tempo e 20 minuti dopo la fine della partita;
- nei giorni in cui la squadra calcistica X disputerà fuori casa gli incontri, 30 minuti dopo la fine del primo tempo e 20 minuti dopo la fine della partita.
Il tifoso ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza di convalida emessa dal Giudice per le indagini preliminari.
In particolare, ha contestato l’attribuibilità delle condotte al medesimo addebitate dal Prefetto, non essendovi alcuna prova della partecipazione dello stesso a condotte violente; né della conoscenza del provvedimento che prescriveva particolari forme di avvicinamento allo stadio.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare la legittimità del daspo di gruppo che disponga l’obbligo di presentazione.
La Corte ha premesso che la Corte costituzionale (sent. n. 193/1996) abbia qualificato la misura prevista dal comma II dell’art. 6 della L. n. 401/1989, ossia l’obbligo di presentazione, come provvedimento di tipo preventivo “idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire“; facendola così rientrare nelle previsioni dell’art. 13 Cost.
Pertanto, il giudizio di convalida effettuato dal Giudice per le indagini preliminari deve svilupparsi in un controllo pieno, ovvero tale da coinvolgere:
- la personalità del destinatario
- le modalità di applicazione
- la ragionevolezza ed “esigibilità” della misura
- il rispetto delle garanzie della difesa.
In particolare, quanto al controllo “pieno” del giudice deve collegarsi la verifica, in concreto ed anche sotto il profilo della sufficienza indiziaria, dell’esistenza dei presupposti di applicabilità del DASPO richiesti dalla legge.
Anche nel caso di DASPO di gruppo, il controllo pieno non può comunque prescindere dall’individuazione del fatto integrante la partecipazione attiva del singolo soggetto destinatario della misura alla condotta violenta, minacciosa o intimidatoria del gruppo.
Pertanto, qualora non sia individuato alcun elemento concretamente indiziante a carico del soggetto, che vada oltre la mera presenza fisica nel gruppo di tifosi, non potranno ritenersi legittimamente sussistere i presupposti di applicabilità a suo carico dell’obbligo di presentazione.
Potete leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione QUI →
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