Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 Aprile 2024 ha previsto nuove disposizioni in materia di collocazione e uso degli autovelox.
Avevamo trattato il tema in epoca recente (QUI →), in occasione dell’emissione di una sentenza della Corte di Cassazione con la quale era stata sancita la differenza esistente tra approvazione ed omologazione degli autovelox.
Torniamo ora in argomento, individuando le novità più rilevanti introdotte in materia dal nuovo decreto.
L’ambito di applicazione delle nuove disposizioni
Il nuovo decreto ministeriale definisce le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 – Limiti di velocità del Codice della Strada nonchè le modalità d’uso di tali dispositivi e sistemi.
Le norme si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo ed ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che già esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto.
Le definizioni
Per meglio comprendere i riferimenti del decreto, è necessario far riferimento alle definizioni in esso contenute. Di seguito elenchiamo le principali:
- dispositivo: qualsiasi strumento, apparecchiatura o mezzo tecnico di controllo utilizzato per il rilevamento della velocità dei veicoli
- dispositivo a funzionamento manuale: dispositivo che, in base alle condizioni di approvazione od omologazione, richiede necessariamente la presenza dell’operatore per l’installazione, il rilevamento e l’accertamento della violazione
- dispositivo a funzionamento automatico: dispositivo che, in base alle condizioni di approvazione od omologazione, funziona in modo automatico
- sistema: l’insieme di dispositivi utilizzati in due o più postazioni di controllo, finalizzato al rilevamento della velocità media su un tratto stradale
- rilevamento a distanza: rilevamento della velocità effettuato con dispositivi o sistemi che consentono l’accertamento della violazione a distanza di spazio o di tempo rispetto al luogo e al momento del compimento della violazione, sulla base dei dati e delle immagini registrate, con contestazione differita
- contestazione differita: quando la violazione non è immediatamente contestata al trasgressore.
La postazione di controllo
La postazione di controllo (o postazione): è l’insieme composto dal dispositivo, o da più dispositivi relativi alla medesima sezione di rilevamento, e dalle altre componenti complementari.
Si tratta, in via esemplificativa, di protezioni, box, supporti, sostegni, veicoli e operatori degli organi di polizia stradale, necessari per il funzionamento dei dispositivi stessi.
La postazione può essere:
- mobile: quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione temporanea in una postazione, variabile o predeterminata, dell’infrastruttura stradale
- fissa: quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione permanente in una postazione determinata, collocata in un preciso punto dell’infrastruttura stradale
- presidiata: postazione fissa o mobile presso la quale l’operatore di polizia stradale è presente, anche a distanza dal dispositivo, al fine di controllarne in continuo il funzionamento
- non presidiata: postazione fissa presso la quale non è presente, neanche a distanza, l’operatore di polizia stradale e sono installati dispositivi o sistemi a funzionamento automatico.
Le condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo
Le condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni sono disciplinate nell’allegato A.
Le postazioni fisse sono collocate esclusivamente a seguito di valutazione dell’ente proprietario della strada, anche su richiesta dell’organo di polizia stradale che le utilizza.
Per la contestazione differita delle violazioni sono collocate, in via ordinaria, postazioni fisse.
Le postazioni fisse o mobili possono essere collocate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 121/2002.
Per le restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal Prefetto.
La visibilità della postazione di controllo attuata attraverso dispositivi a bordo veicolo in movimento è garantita dall’installazione sopra il veicolo di un segnale luminoso o a messaggio variabile riportante la dicitura “rilevamento dinamico velocità“.
Tale segnale deve essere abbinato al dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, che deve essere in funzione durante il rilevamento.
L’utilizzazione delle postazioni fisse o mobili
Le postazioni fisse o mobili e i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento possono essere utilizzati per il rilevamento a distanza delle violazioni esclusivamente:
- sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, dalla Polizia Stradale della Polizia di Stato e dai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale (art. 12 CdS)
- per tutti gli altri tipi di strada
Le modalità d’uso delle postazioni e le attività complementari al controllo sono disciplinate nell’allegato B.
L’Allegato A – Collocazione delle postazioni di controllo
1. Individuazione dei tratti di strada dove collocare le postazioni di controllo
Per l’installazione delle postazioni deve ricorrere una o più delle seguenti specifiche condizioni:
- elevato livello di incidentalità, documentato da analisi
- documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata
- presenza di velocità operative dei veicoli mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti.
2.1 Collocazione delle postazioni mobili sulle strade extraurbane
La postazione mobile può essere collocata esclusivamente su strade o singoli tratti di strada in cui il limite di velocità non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane.
E’ consentita la collocazione su strade o singoli tratti di strada con limiti di velocità inferiori a quelli previsti dal medesimo punto, solo quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che ne giustificano l’imposizione.
Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo.
2.2 Collocazione delle postazioni mobili sulle strade urbane
La collocazione delle postazioni mobili può essere effettuata:
- sulle strade urbane di scorrimento, se il limite massimo di velocità consentito non è inferiore a 50 km/h
- sulle strade urbane di quartiere e urbane locali, se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h
- sulle strade urbane ciclabili, solo se il limite massimo di velocità è pari a 30 km/h
- sugli itinerari ciclopedonali, solo se il limite di velocità consentito sia non inferiore a 30 km/h.
La distanza minima tra due diversi dispositivi, sul medesimo tratto stradale, deve essere pari ad almeno:
- a 1000 metri sulle strade urbane di scorrimento
- a 500 metri per le strade urbane di quartiere, urbane locali ed urbane ciclabili.
2.3.1 Collocazione delle postazioni fisse sulle strade extraurbane
Sulle autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali: il limite massimo di velocità consentito deve essere pari o comunque non inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada.
la collocazione delle postazioni fisse sui medesimi tratti di strada è consentita qualora la riduzione della velocità di oltre 20 km/h sia dovuta a criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero a condizioni di significativa incidentalità stradale che ne giustificano l’imposizione.
2.3.4 Controllo di velocità media
Il controllo della velocità media è consentito sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su quelle extraurbane secondarie.
La collocazione di sistemi di misurazione della velocità media è possibile a condizione che i tratti oggetto di rilevazione siano:
- caratterizzati da una velocità consentita uniforme
- privi di diramazioni e svincoli.
2.3.5 Cantieri stradali
Per i cantieri stradali, di durata prevista superiore alla settimana, in deroga alle condizioni di cui ai punti precedenti, possono essere installate postazioni fisse, non presidiate, anche eventualmente per il controllo della velocità media.
2.4 Collocazione delle postazioni fisse sulle strade urbane
Per la collocazione delle postazioni fisse sulle strade urbane, l’ente proprietario deve effettuare una preventiva valutazione in ordine alla predisposizione, in via preferenziale e in alternativa, di dossi artificiali.
La collocazione delle postazioni fisse sulle strade urbane può essere effettuata:
- sulle strade urbane di scorrimento, se il limite massimo di velocità consentito non è inferiore a 50 km/h
- sulle strade urbane di quartiere e urbane locali, se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h
- sulle strade urbane ciclabili, solo se il limite massimo di velocità è pari a 30 km/h
- sugli itinerari ciclopedonali, solo se il limite di velocità consentito sia non inferiore a 30 km/h.
Sugli itinerari ciclopedonali: la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è non inferiore a 30 km/h.
Non è consentito installare postazioni fisse nei punti o tratti in cui la velocità massima consentita, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h alla velocità prevista per la tipologia di strada.
La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere pari almeno a 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.
La collocazione di sistemi di misurazione della velocità media è possibile esclusivamente sulle strade urbane di scorrimento, a condizione che i tratti oggetto di rilevazione siano:
- caratterizzati da una velocità consentita uniforme
- privi di diramazioni e svincoli.
La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo della velocità deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada.
Deve essere comunque non inferiore a 200 metri per le strade urbane di scorrimento; e a 75 metri per tutte le altre strade.
L’Allegato B – Modalità di uso dei dispositivi e attività complementari al controllo
1.1 Attività di gestione dei dispositivi e dei sistemi di controllo degli organi di polizia stradale.
Le attività di controllo della velocità mediante dispostivi che consentono l’accertamento da remoto delle violazioni devono essere effettuate unicamente da personale degli organi di polizia stradale avente adeguata competenza e conoscenza del funzionamento dei dispositivi stessi.
Durante tutte le fasi di installazione e funzionamento devono essere rispettate integralmente le condizioni contenute nel manuale d’uso dei dispositivi utilizzati e le prescrizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione dei medesimi.
1.2 Manutenzione dei dispositivi e dei sistemi di controllo
Ai fini di un corretto uso dei dispositivi di misurazione della velocità, gli organi di polizia stradale che ne hanno la responsabilità e la gestione devono provvedere alla loro corretta manutenzione, in base alle condizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione e nei manuali d’uso e manutenzione che ne costituiscono parte integrante.
Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono svolte dal titolare del decreto di approvazione o di omologazione oppure da soggetti terzi delegati dal titolare stesso, opportunatamente formati e qualificati, al fine di garantire un controllo capillare e un rapido intervento sul territorio nazionale.
1.5 Aspetti connessi alla protezione dei dati personali
I dispositivi o i sistemi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità che consentono di
documentare la violazione e, a richiesta dell’interessato, la visione successiva delle immagini relative alla violazione medesima, devono essere impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali.
Ai fini della notifica del verbale di contestazione, per garantire le esigenze di riservatezza, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono mai essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al medesimo verbale.
Allo scopo di consentire all’intestatario del veicolo che abbia legittimo interesse di conoscere l’effettivo autore della violazione e di ottenere dalla competente autorità ogni elemento utile al riguardo, la visione della documentazione fotografica o del video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del
verbale, nel rispetto delle norme sull’accesso ai dati personali trattati.
Al momento dell’accesso, dovranno essere, in ogni caso, opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili tutti i soggetti e le targhe di eventuali altri veicoli ripresi nei fotogrammi.
Non è possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispostivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo quando l’apparecchiatura permette la memorizzazione di immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo.
E’ consentito l’impiego di dispositivi o sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo e sono provvisti di una funzione che oscura automaticamente le parti di immagini che permettono di identificare le persone che vi si trovano a bordo.
Le esclusioni
Per espressa previsione, le disposizioni del decreto ministeriale non si applicano alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, che siano presidiate.
Per queste ultime, deve essere sempre effettuata la contestazione immediata delle violazioni.
La proroga per i dispositivi già installati
In ultimo, occorre segnalare che l’art. 6 comma I del DM abbia previsto una proroga di 12 mesi per l’adeguamento dei dispositivi già installati.
Decorso tale termine, i dispositivi già installati sono disinstallati sino all’adeguamento alle nuove disposizioni del decreto.
La proroga parrebbe però concessa limitatamente ai presupposti e alle prescrizioni contenute nell’Allegato A: pertanto, esclusivamente in relazione ai requisiti ed alle prescrizioni inerenti la collocazione delle postazioni di controllo.
Il nuovo Decreto Ministeriale non entra nel merito della questione sollevata dalla Corte di Cassazione in merito alla differente esistenza tra dispositivi approvati e dispositivi omologati (potete leggere il relativo articolo QUI →).
Pertanto, salva una differente pronuncia della giurisprudenza, si ha ragione di ritenere che la proroga concessa dal Ministero per l’adeguamento dei dispositivi già installati non possa “sanare” e quindi legittimare l’utilizzo delle apparecchiature non omologate.
Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.