Chi risarcisce i danni causati dagli animali selvatici?

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La presenza sempre più massiccia di animali selvatici a ridosso delle aree urbane sta determinando una crescita esponenziale delle problematiche ad essi connesse.

In particolare, si pone spesso il problema dei danni causati da tali animali. E ci si interroga se e chi debba risarcire i danni causati dagli animali selvatici.


In tema, la Corte di Cassazione, discostandosi dall’orientamento precedentemente prevalente, abbia iniziato a riconoscere l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. nel caso di danni cagionati dagli animali selvatici. E ad affermare che, in sede di azione di risarcimento, la legittimazione passiva spetti, in via esclusiva, alla Regione.

Pertanto, è la Regione che deve risarcire i danni causati dagli animali selvatici.

L’individuazione di tale Ente discende dalla sua titolarità della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, di funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione degli animali selvatici (anche se tali funzioni sono eventualmente svolte da altri enti).

L’applicabilità dell’art. 2052 c.c. impone al danneggiato l’onere di allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dagli animali selvatici.
Potrà farlo attraverso la dimostrazione della dinamica del sinistro, del nesso causale tra la condotta dell’animale selvatico e l’evento dannoso subito, oltre che l’appartenenza dell’animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 o comunque rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Il danneggiato dovrà altresì provare, nel caso di danno derivante da incidente stradale, di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, giusto il disposto di cui all’art. 2054 comma 1 c.c.

La Regione, per contro, potrà fornire la c.d. prova liberatoria, dimostrando che il fatto sia avvenuto per caso fortuito ovvero che la condotta dell’animale si sia posta fuori dalla sua sfera di possibile controllo.
Dovrà inoltre fornire prova del fatto che la condotta dell’animale non fosse ragionevolmente prevedibile e/o comunque non evitabile.

Alla Regione è inoltre riconosciuta la possibilità di agire in rivalsa nei confronti dell’ente delegato, qualora reputi che non abbia adottato le misure idonee ad impedire il danno.


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