Con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di cassazione, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
E’ così stato sancito l’onere in capo alla parte che ha ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo poi opposto – a pena di improcedibilità del giudizio e di revoca del decreto ingiuntivo – promuovere la mediazione.
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