Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 3423/2021, si sono espresse in tema di “giudicato progressivo” (o “giudicato parziale“): ossia in relazione alla possibilità che una sentenza di condanna – sebbene annullata parzialmente, con rinvio alla Corte d’Appello per il rinnovo della decisione su alcuni profili – possa divenire irrevocabile per quanto attiene l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato (che diviene quindi “condannato“) per uno o più capi non oggetto della sentenza di annullamento parziale.
La risposta fornita dalle SU è chiara: “in caso di annullamento parziale ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo, o a più capi, non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento parziale, che abbiano acquisito autorità di cosa giudicata anche in relazione alle circostanze del reato“. Ciò in considerazione dei principi di certezza e completezza della pena.
Il Collegio ha inoltre precisato che “l’accertamento circa l’eseguibilità della pena e la sua specifica individuazione compete agli organi dell’esecuzione”; mentre la Corte di cassazione può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata siano divenute irrevocabili.
Con questa sentenza, la Cassazione conferma pertanto che sia possibile mettere parzialmente in esecuzione una sentenza di condanna, sebbene non sia ancora divenuta irrevocabile, per quei capi nei quali la pena sia stata definita irrevocabilmente e non possa essere modificata dal giudizio riguardante gli altri capi.
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