La riforma del processo penale

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La riforma del processo penale è caratterizzata dalla preminente l’esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione.

Analizziamo di seguito il ddl “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello”.

Questi sono gli elementi di maggior rilievo, che caratterizzano l’attuale proposta di riforma del processo penale.

Digitalizzazione

Il proposta di riforma promuove la digitalizzazione del processo penale; e, più in generale, l’impiego delle nuove tecnologie.
Gli interventi dovranno avere finalità di velocizzazione e risparmio, anche muovendo dall’esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto.

Viene proposto il principio della obbligatorietà d’utilizzo delle modalità digitali sia per il deposito di atti e documenti che per le comunicazioni e notificazioni.
Allo stato, solo parte degli atti e delle notifiche viene gestita digitalmente.

Garanzie difensive

Il ddl intende bilanciare le esigenze di velocizzazione del procedimento con quelle di mantenere elevate garanzie difensive in favore delle parti private (indagato/imputato e parte offesa/parte civile).

A tal fine, prevede che solo la prima notificazione e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione debbano essere effettuate personalmente all’imputato.
Tutte le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l’imputato avrà l’onere di comunicare i propri recapiti.

Si potrà procedere in assenza dell’imputato solo avuta la certezza che la sua mancata partecipazione al processo sia volontaria.
In mancanza, il Giudice dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere, chiedendo contestualmente che si proceda alle ricerche dell’imputato, con sospensione della.
Se e quando l’imputato sarà rintracciato, la sentenza di non doversi procedere sarà revocata, la prescrizione tornerà a decorrere e il giudice fisserà una nuova udienza per la prosecuzione del processo.

Indagini preliminari e udienza preliminare

La fase preliminare all’esercizio dell’azione penale e quella di valutazione processuale della fondatezza dell’accusa subiranno modifiche.

Innanzi tutto, particolare attenzione sarà posta all’iscrizione nel registro della notizia di reato in relazione a due aspetti:

  1. i presupposti dell’iscrizione, con previsione di un meccanismo di verifica che consenta, su richiesta di parte, al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione stessa e di retrodatarla;
  2. gli effetti dell’iscrizione, con previsione che la stessa non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

I termini di durata delle indagini preliminari saranno rimodulati in funzione della natura dei reati per cui si procede.

L’udienza preliminare sarà limitata al catalogo dei reati puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni (attualmente, 5 anni).

Novità anche in relazione ad archiviazione e pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.
Non più “inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio degli elementi acquisiti” ma “inidoneità degli elementi acquisiti a consentire una ragionevole previsione di condanna”.

Infine, novità per l’esercizio dell’azione penale.
Gli uffici del Pubblico Ministero, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con apposita Legge, individueranno criteri di priorità dell’esercizio dell’azione penale per talini reati con meccanismi trasparenti e predeterminati, da preventivamente indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

Riti alternativi

Grande attenzione ai riti alternativi, vero centro nevralgico di qualsiasi riforma che abbia intenti deflattivi del sistema della giustizia penale.
La proposta di legge prevede di estenderne l’applicabilità e di renderli maggiormente “appetibili” in termini di sconti di pena e pene accessorie.

Nel patteggiamento di reati con pena detentiva da applicare superiore a 2 anni, viene proposto che l’accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa.
Inoltre, dovranno essere ridotti gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento, escludendone l’efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.

Quanto al giudizio abbreviato, si dovrà intervenire sulle condizioni per l’accoglimento della richiesta subordinata a un’integrazione probatoria, prevedendone l’ammissibilità solo se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale.
Inoltre, la pena inflitta sarà ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.

Decreto penale

Prevista l’estensione da 6 mesi a un anno per il termine a disposizione del Pubblico Ministero per chiedere l’emissione del decreto.

Dibattimento

Varie modifiche anche per la fase dibattimentale dei procedimenti penali:

  • i Giudici dovranno fissare e comunicare alle parti il calendario organizzativo delle udienze
  • le parti saranno tenute ad illustrare le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell’ammissibilità delle stesse
  • il deposito delle consulenze tecniche e della perizia dovrà essere effettuato entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito
  • nell’ipotesi di mutamento del Giudice o di uno o più componenti del Collegio, sarà disposta, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta.

Giudizio monocratico

Viene prevista l’introduzione di una udienza predibattimentale in camera di consiglio; sarà una sorta di “udienza filtro“.
Si celebrerà innanzi ad un Giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento.
Nell’udienza il Giudice:

  • dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna
  • potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi
  • dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un Giudice diverso.

Impugnazioni

Le esigenze di deflazione impongono modifiche anche ai gradi successivi del procedimento.

Nella riforma viene prevista l’estensione alla fase dell’appello delle attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze, l’ampliamento dell’ambito applicativo del concordato sui motivi in appello e la previsione dell’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi.

Mentre, per il giudizio in Cassazione, la delega prevede che la trattazione dei ricorsi avvenga esclusivamente con contraddittorio scritto; senza quindi l’intervento personale dei difensori in udienza (fatta salva la possibile richiesta delle parti di discussione orale).

Condizioni di procedibilità

La riforma prevede l’ampliamento dell’ambito di applicazione della procedibilità a querela (per i reati contro la persona o contro il patrimonio, che prevedano pene sino a 2 anni) ed il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova.

Messa alla prova

Si intende estendere l’ambito di applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato.
La riforma prevede la applicabilità dell’istituto ai reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore.
Verranno però esclusi reati di particolare allarme sociale (violenze domestiche, violenze contro le donne, etc.).


Se volete approfondire i temi da noi trattati:

QUI → potete trovare il testo integrale del disegno di legge (con testo a fronte) in via di approvazione.

QUI → potete trovare il dossier predisposto dal Servio Studi della Camera dei Deputati.

(torna alla pagina delle notizie)

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