La validità della posta elettronica certificata e dei suoi allegati

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Le questioni inerenti la validità della posta elettronica certificata e dei suoi allegati vengono spesso “sottovalutate” da coloro che non hanno particolari conoscenze informatiche.

Abbiamo quindi preso spunto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione per trattarle, semplificandone i concetti tecnici ed indicando gli aspetti di maggior interesse comune.

La posta elettronica certificata o PEC

La posta elettronica certificata (o PEC) è un tipo particolare di posta elettronica che, (solo) in Italia, permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.

La disciplina della PEC è principalmente contenuta nel DPR 11 Febbraio 2005 n. 68 e nel D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale).

L’invio delle comunicazioni mediante l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata garantisce infatti la prova dell’invio e la prova della consegna ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata.

Al momento dell’invio di una PEC, il gestore del server del mittente invia a quest’ultimo una ricevuta che costituirà valore legale dell’avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio, con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata.

Analogamente, il gestore del server del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella sua casella, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l’indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta.

La posta elettronica certificata offre maggiori garanzie legali rispetto persino alla raccomandata A/R: perché, oltre a certificare la trasmissione con la funzione di marca temporale e certificare la data, con la funzione di firma digitale certifica anche il contenuto della comunicazione.

Deve però prestarsi particolare attenzione al fatto che il servizio PEC non certifichi il contenuto degli eventuali allegati alla comunicazione.

Il principale “limite” della PEC è l’attuale assenza di obblighi circa la verifica dell’identità del richiedente della casella PEC. E, conseguentemente, dell’identità del mittente e del destinatario delle comunicazioni inviate mediante posta elettronica certificata.

La Registered Electronic Mail o REM

A partire dall’anno 2024 ed in attuazione del Regolamento UE n. 910/2014, la PEC sarà sostituita dallo standard europeo denominato Registered Electronic Mail (o REM).

Il nuovo standard di posta REM è un’evoluzione della PEC; e prevede non solo l’autenticazione a due fattori, ma soprattutto la certificazione delle identità del mittente e del destinatario.

Ciò sarà possibile mediante l’utilizzo di servizi certificati forniti da terze parti, quali lo SPID (ossia il sistema pubblico di identità digitale) o la CIE (ossia la carta d’identità elettronica).

Il Regolamento eIDAS (ossia la electronic IDentification Authentication and Signature) fornirà una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e incrementa la sicurezza e l’efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell’Unione Europea.

La REM garantirà l’interoperabilità a livello europeo dei meccanismi di recapito certificato qualificato eIDAS della posta elettronica; rendendo altresì certe le identità del mittente e del destinatario.

La questione sottoposta all’esame della Corte di Cassazione

Il fatto storico riguarda una lite sorta tra due Società riguardo ai contenuti di un contratto trasmesso quale allegato ad una email inviata tra indirizzi di posta certificata.

La causa è stata decisa in primo grado dal Tribunale, che ha ritenuto che pur potendo costituire un significativo elemento di prova della data certa della comunicazione inviata a mezzo pec, il documento ad essa allegato non doveva ritenersi dotato di data certa nè vi fosse certezza in merito ai suoi contenuti.

Il Tribunale ha però affermato che la prova riguardante tali aspetti avrebbe dovuto essere fornita producendo in giudizio il documento in formato elettronico, così da permettere al Giudice di verificare se alla pec vi fosse effettivamente allegato il documento prodotto in atti con modalità “cartacea“.

L’orientamento della Corte di Cassazione

Esaminando la questione, la Corte di Cassazione ha affermato che “la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio; ma non garantisce il contenuto del documento allegato“.

Per la Corte non può, in altri termini, dedursi dalla circostanza che la posta elettronica sia certificata e quindi che abbia data certa, che anche il documento allegato abbia quei requisiti.

La Cassazione ha sottolineato che la Pec sia in grado di attestare in maniera certa l’avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione (data, ora e formato) ed anche il suo contenuto, ma limitatamente alla Pec stessa; non anche ai files ad essa eventualmente allegati.

Per tale motivo, non deve ritenersi corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui la produzione in giudizio del documento (pec) in formato elettronico sarebbe idonea a fornire la prova del contenuto del documento allegato (e della sua data certa).


Se desiderate approfondire il tema, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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