Punti chiave
- La Corte Costituzionale si è espressa sull’art. 187 del Codice della Strada riguardo alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
- La modifica dell’art. 187 effettuata dal Governo aveva rimosso la frase ‘in stato di alterazione psico-fisica‘, rendendo punibile chi si pone alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
- Il reato si configurava quindi con la semplice positività a sostanze stupefacenti, senza necessità di dimostrare alterazione delle capacità di guida.
- La Corte Costituzionale ha dichiarato che l’interpretazione della norma deve garantire la sicurezza stradale, punendo solo chi crea pericolo per la circolazione.
- Non è pertanto necessaria la dimostrazione di effettiva alterazione, ma serve accertare che il conducente abbia assunto una quantità di sostanza idonea ad alterare le sue capacità psico-fisiche.
La Corte Costituzionale si è espressa sull’art. 187 del Codice della Strada, ossia sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Il tema, d’interesse piuttosto diffuso, riguarda le novità introdotte nel Codice della Strada a far tempo dal mese di Dicembre 2024 dall’art. 1 comma 1 della Legge 25 novembre 2024 n. 177 – “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada” e dall’eccezione di incostituzionalità sollevata dal Tribunale Ordinario di Pordenone.
In questo articolo abbiamo analizzato la sentenza n. 10/2026 emessa dalla Corte Costituzionale.
Sommario
L’art. 187 del Codice della Strada – Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti
L’art. 1 comma 1 della Legge 25 novembre 2024 n. 177 – “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”.
La norma in parola ha soppresso le parole “in stato di alterazione psico-fisica” dall’art. 187 Codice della Strada, che ora così recita: “Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito (…)“.
La soppressione dell’inciso “in stato di alterazione psico-fisica” ha reso punibile la condotta di coloro che abbiano assunto sostanze stupefacenti e psicotrope prima di essersi messo alla guida.
Il reato si commetterebbe quindi con il mero riscontro a carico del conducente della positività a sostanze stupefacenti o psicotrope.
Senza quindi che possa assumere alcun rilievo la circostanza che la sostanza assunta abbia alterato le capacità psico-motorie del guidatore al momento in cui questi si pone alla guida.
Nessuna novità è stata, invece, introdotta in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa che deve essere presente nell’organismo per la punibilità della condotta.
Ciò determina per la contestazione sia sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Questa, in concreto, è la ragione per cui la Corte Costituzionale ha dovuto pronunciarsi sull’uso degli stupefacenti alla guida.
La presenza nel corpo delle sostanze stupefacenti o psicotrope
Per comprendere il tema in discussione, occorre sapere che le tracce degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope permangano nel corpo umano per un periodo di tempo variabile; ma in genere più prolungato rispetto alla percezione da parte degli assuntori dei loro effetti.
Si deve inoltre sapere che il periodo di permanenza possa variare a seconda della tipologia di liquido biologico analizzato (sangue, urine o saliva).
Gli accertamenti
In considerazione della variabilità di permanenza dei metaboliti delle sostanze stupefacenti o psicotrope nel corpo umano, particolare attenzione va posta poi alle metodologie con le quali il Codice della Strada prevede l’accertamento del loro uso.
L’attuale disciplina del Codice non differenzia infatti le diverse tipologie di accertamento utilizzabili per rilevare tracce di positività alle sostanze.
Innanzitutto, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti, gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
Quando gli accertamenti qualitativi danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale.
I dispositivi attualmente utilizzati dalla forze dell’ordine hanno differenti livelli di cut-off (ossia differenti livelli delle concentrazioni soglia che determinano se un campione sia positivo o negativo per la presenza di una determinata sostanza).
L’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha sottoposto alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità sull’uso sugli stupefacenti alla guida.
Il Giudice, in particolare, ha dubitato della legittimità costituzionale della normativa in esame in relazione agli artt. 3, 25 comma II e 27 comma III della Costituzione per violazione dei seguenti principi:
- di ragionevolezza e proporzionalità
- di uguaglianza
- di tassatività e determinatezza
- di offensività.
La sentenza della Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 10/2026 la Corte Costituzionale si è espressa sull’art. 187 del Codice della Strada ed ha affermato che la sua nuova formulazione non sia costituzionalmente illegittima.
Purché però venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
In forza di questa interpretazione:
- non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica
- sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti che per qualità e quantità risultino idonee a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo
- non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore
- occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale.
La Corte ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma; in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore.
Potete leggere il testo integrale della sentenza n. 10/2026 della Corte di Cassazione QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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