Riassunto
La compensazione pecuniaria può essere dovuta ai passeggeri anche quale risarcimento dei danni da ritardo del volo aereo, come stabilito dal Regolamento CE 261/2004.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha recentemente emesso una interessante sentenza in tema di risarcimento dei danni da ritardo del volo aereo.
Avevamo già trattato il tema dei danni derivanti dalla cancellazione dei voli aerei QUI →, indicando anche quali siano le modalità per avanzare la richiesta di risarcimento.
La sentenza in esame tratta però l’argomento più specifico dei danni da ritardo del volo: fatto che, soprattutto nel periodo estivo, accade molto più sovente rispetto alla cancellazione; e che può quindi interessare un numero più rilevante di passeggeri.
Abbiamo deciso di approfondire il tema in questo nostro articolo.
Sommario
Il Regolamento europeo
A livello comunitario, la materia è normata dal Regolamento n. 261/2004 che tutela i diritti dei passeggeri dei voli aerei che partono da un aeroporto europeo.
Il Regolamento “Diritti dei passeggeri dell’UE in caso di negato imbarco, volo in ritardo o cancellato“ ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri.
Il Regolamento europeo si applica:
- ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un Paese dell’UE soggetto ai trattati dell’UE;
- ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato nel territorio di un paese dell’UE soggetto alle disposizioni dei trattati se il volo è operato da un vettore comunitario.
Per sapere se in caso di volo cancellato si possano chiedere i danni, devono considerarsi le seguenti circostanze:
- il viaggio di andata e quello di ritorno sono sempre considerati due voli distinti, anche se prenotati insieme
- se la compagnia aerea che gestisce il volo è diversa da quella da cui è stato acquistato il biglietto, è considerata responsabile soltanto la compagnia che gestisce il volo
- se la compagnia aerea noleggia un aeromobile insieme all’equipaggio di un’altra compagnia aerea, è responsabile la compagnia aerea che noleggia l’aeromobile.
Il ritardo
Il risarcimento dei danni da ritardo del volo aereo è previsto dal Regolamento secondo tre categorie di penalizzazione:
- in caso di ritardi prolungati (due ore o più, a seconda della distanza della tratta aerea), i passeggeri ricevono gratuitamente in tutti i casi pasti e bevande nonché la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
- se l’orario di partenza è previsto per il giorno successivo, i passeggeri hanno diritto a ricevere gratuitamente una sistemazione in albergo e il trasporto fino al luogo della sistemazione e da quest’ultimo fino all’aeroporto;
- in caso di ritardo di almeno cinque ore, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto con, se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che, quando giungono a destinazione con tre ore o più di ritardo sull’ora di arrivo prevista, i passeggeri possono richiedere un risarcimento forfettario dalla compagnia aerea.
Salvo che il ritardo sia causato da circostanze eccezionali.
Secondo il principio della parità di trattamento, i passeggeri i cui voli sono in ritardo e quelli i cui voli vengono cancellati “all’ultimo momento” devono essere considerati come situazioni analoghe per quanto riguarda l’applicazione del loro diritto a ricevere un risarcimento, poiché tali passeggeri subiscono disagi analoghi.
La compensazione pecuniaria
La finalità della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004 è quella di
risarcire, in via forfettaria, il danno per la perdita di tempo, pari o superiore alle tre ore, rispetto alla
programmazione originaria del volo, oggetto dell’impegno contrattuale del vettore rimasto inesattamente adempiuto.
Per avere diritto alla tutela risarcitoria prevista dall’art. 7 non si deve guardare alla considerazione del tempo trascorso o meno in aeroporto, bensì alla circostanza oggettiva del ritardo stesso (o della cancellazione), quali eventi imputabili al vettore aereo.
La compensazione pecuniaria può quindi essere dovuta anche quale risarcimento dei danni da ritardo del volo aereo.
Quando si ha diritto alla compensazione?
La compensazione pecuniaria deve essere corrisposta se il passeggero non sia stato informato della cancellazione con sufficiente anticipo.
L’indennità compensativa si somma al risarcimento dei danni che i passeggeri possano avere ulteriormente subito per la soppressione del volo.
Quando è escluso il diritto alla compensazione?
La compagnia aerea può esimersi dal corrispondere la compensazione nel caso in cui abbia informato i passeggeri della cancellazione del volo:
- almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto
- meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Inoltre, l’indennità non deve essere pagata se il vettore può dimostrare che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare.
Il caso
La vicenda oggetto d’esame riguardo un complesso caso di ritardo di un volo.
Il volo ha subito inizialmente un ritardo in quanto, a causa delle avverse condizioni meteo, aveva dovuto far scalo in altro aeroporto, non previsto dal piano di volo originario.
Tale deviazione aveva comportato un ritardo di 2 ore sul volo in arrivo, ritardo cal di sotto dei termini di cui al Reg. CE 261/2004.
Si è però verificato un ulteriore e prolungato fermo, a causa della chiusura notturna dell’aeroporto di destinazione finale.
Pertanto, l’aeromobile era costretto ad attendere l’apertura dell’aeroporto di destinazione, accumulando ulteriore ritardo: il giorno successivo, il volo era ripartito alla volta della destinazione finale solo alle ore 21.50.
Così subendo un ulteriore ritardo di circa 15 ore.
Il giudizio avanti il Giudice di Pace
Un nutrito gruppo di passeggeri è quindi ricorso al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento dei propri danni.
Gli attori hanno dedotto che il volo era giunto a destinazione con 23 ore e 17 minuti di ritardo; è chiesto quindi, ricorrendone i presupposti, il pagamento della compensazione pecuniaria di cui agli artt. 5 e 7 del Reg. n. 261/2004 CE.
La Compagnia si è costituita eccependo il ricorrere, nel caso di specie, di circostanze eccezionali che esimevano da responsabilità il vettore, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento.
Il Giudice di pace ha rigettato la domanda stessa ritenendo che si fosse verificata una circostanza eccezionale nel volo di rotazione sulla tratta precedente ed in quanto i passeggeri erano stati ampiamente assistiti, non essendo stati costretti a presentarsi all’imbarco.
La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio
I passeggeri hanno proposto appello alla sentenza emessa dal Giudice di Pace avanti il Tribunale di Busto Arsizio.
Per il Tribunale, deve ritenersi che presupposto del riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria sia non già l’arrivo in aeroporto dei passeggeri all’orario originariamente fissato e l’attesa ivi protrattasi, bensì il mero ritardo prolungato del volo, superiore alle tre ore.
In tal senso, la Corte di Giustizia Europea è chiara nel ribadire che il ritardo del volo è rilevante se il passeggero giunge alla destinazione con un ritardo di almeno 3 ore rispetto all’originario itinerario di viaggio previsto.
Secondo il Tribunale, è proprio nella “perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla programmazione originaria del loro volo” che si sostanzia il pregiudizio che la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 Reg. CE 261/2004 mira a ristorare.
La circostanza che la Compagnia abbia fornito assistenza per il prolungato ritardo, evitando di lasciare i passeggeri in aeroporto in attesa del nuovo volo, non costituisce esimente per il riconoscimento di detta compensazione.
Le precedenti cause di giustificazione (il maltempo e la conseguente deviazione dal piano di volo) avevano cessato di produrre i loro effetti sulla navigazione e non può darsi giustificato anche il ritardo
successivo in assenza della deduzione di specifiche circostanze (indisponibilità o saturazione degli slot,
indisponibilità di altri aeromobili, etc.) che a loro volta integrino l’esimente di cui all’art. 5, 3 comma,
Reg. cit..
Secondo il Tribunale, l’indennità deve venire corrisposta senza bisogno di una prova specifica del danno.
Si presume che il ritardo aereo abbia causato disagi (quali la perdita di tempo, il dover trovare un altro volo, riorganizzare la vacanza ecc), tali per cui i passeggeri danneggiati, devono provare solo il proprio titolo di imbarco e l’effettivo ritardo.
Il reclamo
Nel caso in cui la Compagni non provveda spontaneamente od a seguito di richiesta a corrispondere la compensazione pecuniaria, i passeggeri possono presentare reclamo.
Per l’Italia, è l’ENAC l’organismo competente (NEB) a vigilare sull’osservanza del Regolamento (CE) 61/2004 quando i disservizi si verificano:
- in partenza da un aeroporto italiano: se il disservizio si verifica per un volo prenotato con una compagnia aerea di qualsiasi nazionalità (sia UE che extra UE);
- in arrivo su un aeroporto Italiano: se il disservizio si verifica a seguito di eventi relativi a un volo in partenza da un Paese terzo (extra UE), con destinazione un aeroporto italiano, qualora il vettore aereo operante il volo sia una compagnia aerea comunitaria.
Il passeggero può inviare un reclamo all’ENAC per l’accertamento di una eventuale violazione del Regolamento (CE) 261/2004 nelle seguenti ipotesi:
- la compagnia aerea non fornisce risposta trascorse sei settimane dalla data di ricezione del reclamo del passeggero
- il passeggero ritiene che la risposta ricevuta dalla compagnia aerea non sia soddisfacente rispetto a quanto previsto dal Regolamento (CE) 261/2004.
Di seguito, vi indichiamo il link alla pagina di ENAC nella quale trovate le modalità per presentare reclamo:
Potete leggere il testo integrale della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →
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