Nel decreto sostegni una nuova proroga del blocco sfratti.
Con la conversione in legge del D.L. 22 Marzo 2021 n. 41, è stato infatti prorogato il blocco del rilascio degli immobili in caso di:
- accertata morosità
- decreto di assegnazione nell’ambito di procedure esecutive
La misura e le sue proroghe
La misura del blocco degli sfratti era stata tra le prime ad essere adottate. E, nel tempo, si sono succedute una serie di proroghe del suo termine di scadenza:
- la sua introduzione si deve al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con efficacia sino al 30 Giugno 2020
- in sede di conversione (Legge 24 Aprile 2020, n. 27) il differimento all’1 Settembre 2020
- il posticipo al 31 Dicembre 2020 con il D.L. 19 Maggio 2020 n. 34
- il rinvio sino al 30 Giugno 2021 concesso con il D.L. 31 Dicembre 2020 n. 183
Ora, con la conversione in legge del Decreto sostegni il Governo ha concesso una ulteriore proroga del blocco degli sfratti:
- fino al 30 Settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 Febbraio 2020 al 30 Settembre 2020
- fino al 31 Dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dall’1 Ottobre 2020 al 30 Giugno 2021.
L’introduzione di tale disallineamento temporale del blocco dovrebbe comportare un’esecuzione progressiva dei provvedimenti di rilascio che, nei mesi, sono stati emessi senza però poter essere eseguiti.
I dubbi sulla costituzionalità della norma
Nonostante gli interventi di autorevoli commentatori che avevano segnalato le criticità costituzionali, sociali, ed economiche di tali misure, il Governo le ha reiterate.
È infatti evidente che il Governo abbia trasferito sui privati una serie di costi sociali che, nella naturale configurazione del cd. welfare di Stato, apparterrebbero alla naturale competenza degli enti pubblici.
L’interdizione delle esecuzioni sulle case abitate, nei termini voluti dal legislatore, si scontra con una molteplicità di principi e regole di rango costituzionale.
In modo particolare, secondo la dottrina e la giurisprudenza più recente sarebbero indebitamente compressi:
- la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)
- il diritto del soggetto espropriato ad un indennizzo (art. 42 comma III Cost.)
- la tutela del risparmio (art. 47 Cost.)
- il giusto processo regolato per legge (art. 111 Cost.).
E’ invero palese che non sia sostenibile, nel medio e lungo periodo, una protezione “unidirezionale” dei soli debitori; senza peraltro differenziare tra coloro che si siano venuti a trovare in una situazione di morosità incolpevole a causa dell’epidemia e coloro che erano già inadempienti e morosi in epoca antecedente al Covid-19.
L’assenza di un disegno sociale e normativo volto a risolvere il problema (soprattutto quello di natura abitativa) rischia di portare a situazioni di grave tensione sociale.
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