Il compenso dell’amministratore di condominio

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Le riforme introdotte con la “Legge sul condominio” (L. 220/2012) alle norme del Codice civile hanno apportato profili di novità ai seguenti argomenti:

  • le parti comuni dell’edificio
  • le tabelle millesimali
  • l’amministratore di condominio
  • la gestione contabile del condominio
  • l’assemblea di condominio
  • il regolamento di condominio

Un tema generalmente poco discusso è quello relativo al compenso dell’amministratore di condominio.
Vediamo, in sintesi, di cosa si tratta.


Innanzi tutto, va rilevato che l’art. 1129 comma 14 del Codice civile prescriva che che “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Pertanto, il compenso dell’amministratore deve essere essere specificato nel verbale assembleare che gli ha conferito la nomina o confermato il mandato (ora di durata annuale).
Nella pratica, sono stati ritenuti validi i verbali privi dell’indicazione del compenso ma ai quali sia stato allegato il preventivo dell’amministratore, contenente tutti gli estremi richiesti dalla legge.

Ma cosa intende il legislatore con specificazione “analitica” del compenso?

E’ opportuno chiarire che il compenso accordato all’amministratore debba intendersi come “omnicomprensivo“, ossia debba riguardare tutta l’attività gestoria dell’amministratore.
Ma, in concreto, è composto da più voci, che possono così riassumersi:

  • una quota fissa (è il compenso omnicomprensivo e consiste nella gestione dello stabile e nell’esecuzione delle delibere assembleari; a mero titolo di esempio, vi rientrano le competenze in materia di manutenzione ordinaria, le funzioni di gestione del condominio, la conservazione dei beni comuni, gli adempimenti fiscali e tributari)
  • il rimborso spese (per le raccomandate, la cancelleria, etc.)
  • una quota ulteriore – in genere, indicata in percentuale sull’entità delle opere appaltate – per gli adempimenti inerenti l’esecuzione di lavori straordinari (ad esempio: i sopralluoghi, gli incontri con le imprese, etc.)

Oltre a ciò, l’amministratore non può chiedere una remunerazione ulteriore.

Va però osservato che l’amministratore possa avere diritto ad un compenso per l’attività di straordinaria amministrazione.
Per poterlo ottenere, tale attività deve essere stata inserita nel preventivo analitico e deve essere stata indicata specificatamente in una delibera condominiale.


Quando deve essere pagato l’amministratore?

L’amministratore ha diritto di prelevare il proprio compenso (sino a concorrenza dell’importo indicato nella delibera assembleare) dal conto corrente condominiale, rilasciando fattura. Il prelievo può essere effettuato annualmente, al termine del mandato.

Infine, Vi ricordiamo che il compenso dell’amministratore viene suddiviso tra i condomini (da intendersi come i proprietari dei singoli immobili), in base ai millesimi.
Un diverso criterio di ripartizione è però ammissibile, se adottato all’unanimità.


Nel caso voleste ottenere un parere in materia, potete contattare il nostro Studio Legale al +39 0341 363494 ovvero a mezzo e-mail segreteria@studiolegalespreafico.com .

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