L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il campo di applicazione del bonus (sotto forma di credito d’imposta) per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e dei processi produttivi.
Il beneficio era stato introdotto dal Decreto Rilancio tra le misure fiscali adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 alla ripresa delle attività economiche.
Il credito d’imposta – fruibile sino al 30 giugno 2021 in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80.000 Euro – doveva avere riguardo alle spese sostenute per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Le spese sostenute dovevano rispettare i criteri di effettività, pertinenza e congruità in relazione alla tipologia di attività svolta ed ai luoghi in cui la stessa è esercitata.
Il bonus era destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico.
Interventi ed investimenti agevolabili
Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta sono state suddivise in due gruppi:
- gli interventi agevolabili – sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID-19
- gli investimenti agevolabili – sono quelli connessi ad attività innovative.
Tra gli interventi agevolabili rientrano gli interventi necessari per:
- rifacimento di spogliatoi e mense
- realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni
- funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività
- l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.
Tra gli investimenti agevolabili rientrano:
- spese relative allo sviluppo
- acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Secondo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, non sono invece agevolabili le spese per interventi ed investimenti che risultino ulteriori rispetto a quanto espressamente prescritto dalle norme e dalle relative linee guida.
Utilizzo del credito d’imposta
Il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:
- in compensazione
- in alternativa (entro il 31 dicembre 2021) mediante cessione, anche parziale, ad altri soggetti.
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