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La guida in stato d’ebbrezza….lieve.
Una recente sentenza della Corte di cassazione ha indicato quali siano i presupposti per cui l’automobilista che ha “alzato il gomito” possa evitare la condanna penale.
Il fatto
Un automobilista è stato fermato ad un controllo del traffico e sottoposto all’etilometro.
L’uomo, privo di precedenti specifici, ha collaborato con le forze dell’ordine, che all’esito del controllo hanno accertato si fosse posto alla guida con un tasso alcolico elevato e pertanto lo denunciano penalmente.
In particolare, il tasso rilevato era compreso nel range della soglia più elevata, sebbene prossimo al limite della soglia inferiore.
La sentenza della Cassazioe
La Corte nella sentenza qui in commento, ha evidenziato quali siano i criteri che ai sensi dell’art. 133 c.p. debbono orientare la decisione dei Giudici in simili casi.
Li elenchiamo di seguito:
- l’incensuratezza e la non commissione di altri fatti simili
- l’occasionalità della condotta
- l’assenza di danni derivanti dalla condotta
- l’assenza di violazioni del Codice della strada e di pericoli
- la guida appropriata alle condizioni
- lo spirito di collaborazione
- il mantenimento della capacità di autodeterminazione
- la minima intensità dell’elemento psicologico
La ricorrenza delle circostanze elencate permette di ritenere il fatto particolamente tenue; e, quindi, penamente irrilevante.
La particolare tenuità del fatto
La Corte ha infatti ritenuto applicabile anche all’art. 186 del Codice della Strada la disciplina introdotta con l’art. 131 bis c.p.
Pur premesso che quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo, il Collegio ha osservato che nessuna conclusione possa essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto.
E qualora tali peculiarità consentano di ritenere il fatto lieve a sensi dell’art. 131 bis c.p., l’automobilista deve essere assolto per particolare tenuità del fatto.
Potete leggeere il testo integrale della sentenza QUI →