La Corte Costituzionale sugli stupefacenti alla guida

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Segnaliamo che il Tribunale Ordinario di Pordenone, accogliendo la richiesta presentata dalla Procura, abbia sollevato avanti la Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale sull’uso degli stupefacenti alla guida.

Il tema, d’interesse piuttosto diffuso, riguarda le novità introdotte nel Codice della Strada a far tempo dal mese di Dicembre 2024 dall’art. 1 comma 1 della Legge 25 novembre 2024 n. 177 – “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”.

In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, abbiamo quindi approfondito l’argomento.

L’art. 187 del Codice della Strada – Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti

L’art. 1 comma 1 della Legge 25 novembre 2024 n. 177 – “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”.

La norma in parola ha soppresso le parole “in stato di alterazione psico-fisica” dall’art. 187 Codice della Strada, che ora così recita: “Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito (…)“.

La soppressione dell’inciso “in stato di alterazione psico-fisica” ha reso punibile la condotta di coloro che abbiano assunto sostanze stupefacenti e psicotrope prima di essersi messo alla guida.

Il reato si commette quindi con il mero riscontro a carico del conducente della positività a sostanze stupefacenti o psicotrope. Senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che la sostanza assunta abbia alterato le capacità psico-motorie del guidatore al momento in cui questi si pone alla guida.

Questa, in concreto, è la ragione per cui la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sull’uso degli stupefacenti alla guida.

La presenza nel corpo delle sostanze stupefacenti o psicotrope

E’ importante infatti sapere che le tracce degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope permangano nel corpo umano per un periodo di tempo variabile, ma in genere piuttosto prolungato.

E che tale periodo di permanenza vari a seconda che si analizzi il sangue, l’urina o la saliva.

Per quanto riguarda gli accertamenti previsti dal Codice della Strada – salvo quelli disposti in occasione del ricovero presso strutture sanitarie del conducente – ci si può limitare ad approfondire le differenze esistenti tra la permanenza dei metaboliti nella saliva e nelle urine.

I metaboliti dei cannabinoidi possono essere rilevati nella saliva già dopo 5 -10 minuti dall’uso e sino a 48/72 ore dopo.

Mentre possono essere rilevati nelle urine per circa 3-4 giorni (salvo il caso dei c.d. “fumatori cronici“, nei quali la positività può essere rilevato sino a 35-50 giorni).

I metaboliti della cocaina possono essere rilevati nella saliva già dopo 5 -10 minuti e fino a 24 ore dopo l’uso. Mentre, in media, rimangono rilevabili nelle urine per 3 giorni (salvo i casi di abuso, in cui la positività rimane per qualche settimana).

Gli oppiacei e gli oppioidi sintetici sono rilevabili nella saliva entro un’ora dall’assunzione di una dose e fino a 24 ore dopo. Mentre nelle urine sono rilevabili sino a 3 giorni (sempre salvo i casi di abuso cronico).

L’Ecstasy (MDMA) viene rivelato nella saliva a partire dalle due ore fino ad un massimo di 12 ore dal consumo di sostanza. Mentre nelle urine è rilevabile sino a 36/48 ore (sempre salvo i casi di abuso cronico).

L’amfetamina può essere rilevata nella saliva già dopo 5 -10 minuti e fino a 72 ore dopo l’uso. Mentre nelle urine sino a 48/60 ore.

Gli accertamenti

In considerazione della variabilità di permanenza dei metaboliti delle sostanze stupefacenti o psicotrope nel corpo umano, particolare attenzione va posta poi alle metodologie con le quali il Codice della Strada prevede l’accertamento del loro uso.

L’attuale disciplina del Codice non differenzia infatti le diverse tipologie di accertamento utilizzabili per rilevare tracce di positività alle sostanze.

Innanzitutto, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti, gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Quando gli accertamenti qualitativi danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale.

Al riguardo, segnaliamo che i due dispositivi più utilizzati in Italia siano il SoToxa e il DrugWipe.

Tali dispositivi hanno livelli di cut-off (ossia differenti livelli delle concentrazioni soglia che determinano se un campione sia positivo o negativo per la presenza di una determinata sostanza) diversi; in particolare, maggiori per il SoToxa rispetto al DrugWipe.

Qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.

Il Codice prevede il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha sottoposto alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità sull’uso sugli stupefacenti alla guida.

Il Giudice, in particolare, ha dubitato della legittimità costituzionale della normativa in esame in relazione agli artt. 3, 25 comma II e 27 comma III della Costituzione per violazione dei seguenti principi:

  • di ragionevolezza e proporzionalità
  • di uguaglianza
  • di tassatività e determinatezza
  • di offensività.
La lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

Riguardo all’art. 3 Cost. il G.i.p. ha stigmatizzato il contrasto della nuova disciplina sia in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, sia con riferimento al principio di uguaglianza.

Il G.i.p. – sulla scorta di quanto sostenuto nella memoria del Pubblico Ministero – ha ritenuto che l’attuale formulazione dell’art. 187 C.d.S. sia irragionevole e sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti.

Se questi ultimi vanno individuati nella tutela della sicurezza stradale e nella salvaguardia della incolumità fisica dei suoi utenti, l’intervento normativo appare allora essere del tutto irragionevole e sproporzionato per eccesso, andando a stigmatizzare una vasta gamma di situazioni del tutto neutre rispetto al bene giuridico tutelato.

L’eliminazione del requisito dell’alterazione psico-fisica ha trasformato la contravvenzione in un reato di pericolo astratto; rispetto al precedente reato di pericolo concreto.

La lesione del principio di uguaglianza

Con riguardo all’art. 3 Cost. il G.i.p. ha inoltre stigmatizzato il contrasto della nuova disciplina rispetto al principio di uguaglianza, rilevando:

  • una disuguaglianza “esterna”, perché il reato tratti diversamente chi assume sostanze stupefacenti rispetto a qualsiasi altro soggetto, in mancanza di ragioni che facciano ritenere che la guida dell’assuntore concretizzi un pericolo maggiore rispetto a quella dei non assuntori;
  • una disuguaglianza “interna”, perchè l’irrilevanza del requisito dello “stato di alterazione” determina l’integrazione del reato indifferentemente sia per chi si ponga alla guida in stato di alterazione sia per chi sia invece fisicamente idoneo a guidare.
La lesione dei principi di tassatività e determinatezza

Il G.i.p. ha poi rilevato un possibile contrasto della nuova formulazione dell’art. 187 C.d.S. con l’art. 25 comma II della Costituzione in relazione sia al principio di tassatività e determinatezza sia al principio di offensività.

Quanto al primo dei due profili, la violazione dei principi di tassatività e determinatezza, il pubblico ministero e il G.i.p. hanno entrambi sottolineato che l’attuale formulazione dell’art. 187 C.d.S. non consente né di selezionare adeguatamente le condotte penalmente rilevanti, né di fornire una chiara indicazione ai consociati circa l’esatta linea di confine tra l’area dell’illiceità penale e quella della liceità.

La lesione del principio di offensività

Quanto alla violazione del principio di offensività, per il G.i.p. la contravvenzione dell’art. 187 C.d.S. rappresenta un reato di pericolo che, a seguito della soppressione del requisito della “alterazione psico-fisica” sia passato dall’essere un reato di pericolo “concreto” ad essere un reato di pericolo “presunto”.

Il G.i.p. ha quindi sostenuto che la nuova contravvenzione sia inidonea a prevedere le condotte lesive dei beni giuridici tutelati:

  • l’incolumità stradale
  • la sicurezza dei suoi utenti.
La lesione del principio rieducativo della pena

Il G.i.p. ha sostenuto infine la non manifesta infondatezza della questione in relazione all’art. 27 comma III della Costituzione.

In particolare, la mera incriminazione di uno stato soggettivo sarebbe in contrasto con l’esigenza rieducativa della pena e, di conseguenza, non possa porre le basi per il necessario percorso rieducativo.

A seguito dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Pordenone, la Corte Costituzionale dovrà ora pronunciarsi sull’uso degli stupefacenti alla guida.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza di remissione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Ordinario di Pordenone QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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