I dubbi sulle polizze catastrofali

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La legge di conversione non ha risolto alcuni dubbi sulle polizze catastrofali.

Abbiamo quindi approfondito l’argomento per illustrare quali sono le “zone d’ombra” che ancora caratterizzano la materia.

Le polizze catastrofali

Le polizze catastrofali, dette anche Cat Nat (ossia, catastrofi naturali) sono contratti assicurativi che tutelano le imprese contro i danni materiali diretti causati da eventi naturali estremi.

Gli eventi meteorologici estremi (o EWE) sono fenomeni atmosferici molto intensi e insoliti, che vanno ben oltre quello che consideriamo “normale” per il clima di un certo luogo e periodo dell’anno sulla base delle misurazioni precedenti.

Si ritengono eventi estremi:

  • i terremoti
  • le alluvioni
  • le frane
  • le inondazioni
  • le esondazioni.
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali

Il D.L. 31 Marzo 2025 n. 39 aveva introdotto in Italia l’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni causati da eventi catastrofali.

L’obbligo ricade su tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese.
Sono incluse le imprese con sede legale estera e stabile organizzazione in Italia.

Sono invece escluse le imprese agricole, soggette a regole specifiche previste dalla normativa di settore.

I beni da assicurare sono quelli rilevanti ai fini dell’attività d’impresa, individuati all’art. 2424 c.c. quali “Immobilizzazioni materiali“, ossia:

  • terreni
  • immobili (fabbricati e relative parti impiantistiche e strutturali)
  • macchinari e impianti produttivi
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le scadenze per stipulare le polizze sono le seguenti:

  • Grandi imprese: 31 marzo 2025 [con un periodo transitorio di 90 giorni] (superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: più di 250 dipendenti di media o ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superano i 50 milioni di Euro o lo stato patrimoniale supera i 25 milioni di Euro)
  • Medie imprese: 1 ottobre 2025 (meno di 250 dipendenti, fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di Euro oppure con bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro)
  • Piccole e micro imprese: 31 dicembre 2025 (piccole imprese: meno di 50 dipendenti e con fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; microimprese: meno di 10 dipendenti e con fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro)
  • Pesca e acquacoltura: 31 dicembre 2025.
La legge di conversione

La Legge 27 maggio 2025 n. 78 ha convertito il D.L. 31 Marzo 2025 n. 39, apportandovi alcune integrazioni.

La legge ha introdotto il monitoraggio dei contratti assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Ha chiarito che siano espressamente esclusi dalla copertura:

  • immobili abusivi o non in regola urbanisticamente
  • eventi non naturali (come atti di terrorismo, guerra, sabotaggio o contaminazioni radioattive).

Il mancato rispetto dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni da eventi catastrofali determina l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario erogati con risorse pubbliche.

I dubbi sulle polizze catastrofali

Una delle finalità della legge di conversione era quella di chiarire i dubbi sorti con l’emanazione del Decreto Legge.

I principali dubbi riguardavano:

  • la determinazione del valore dei beni oggetto di copertura
  • la determinazione delle dimensioni dell’impresa laddove la stessa faccia parte di un gruppo di società
  • l’assicurazione di immobili abusivi
  • l’assicurazione di immobili la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio
  • l’assicurazione degli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Le risposte offerte dal legislatore

La legge di conversione ha permesso di chiarire la quasi totalità dei dubbi sulle polizze catastrofali che erano emersi dalla lettura del Decreto Legge.

In primo luogo, si è chiarito che non dovranno essere assicurati gli immobili che risultino già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Permane qualche incertezza in merito all’analogia dei prodotti assicurativi.

In secondo luogo, si è chiarito che per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considerino:

  • per gli immobili, il valore di ricostruzione a nuovo
  • per i mobili, il costo di rimpiazzo
  • per i terreni, il costo di ripristino delle condizioni.

La legge precisa inoltre che:

  • il valore di ricostruzione sia l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità
  • il costo di rimpiazzo sia il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato
  • il costo di ripristino sia il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato.

Quanto agli immobili abusivi, la legge ha stabilito che l’obbligo assicurativo copra esclusivamente gli immobili in regola, ossia:

  • costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio
  • ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio
  • oggetto di sanatoria
  • oggetto di un procedimento di sanatoria o condono.

Le polizza catastrofali possono prevede un eventuale scoperto o franchigia; ma deve essere inferiore al 15% del danno ed i premi devono essere proporzionali al rischio.

L’applicabilità di tali condizioni è stata esclusa per le grandi imprese e le società controllate e collegate.

Nel caso in cui l’imprenditore assicuri i beni di proprietà altrui utilizzati per l’attività di impresa, l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale, sarà corrisposto al proprietario, purché informato della stipula della polizza.

Il proprietario sarà però obbligato ad utilizzare l’indennizzo percepito esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

La non retroattività delle disposizioni

Infine, è stato chiarito che la disciplina sulle sanzioni in caso di mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa catastrofali non sarà retroattiva.

Pertanto, non si applicherà a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal D.L. n. 39 del 2025.


Potete leggere il testo integrale del decreto legge QUI → e della legge di conversione QUI →
Potete leggere le FAQ predisposte dal MIT QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico nonchè chiedere i recapiti degli Agenti e Broker assicurativi che collaborano con il nostro Studio.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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