Il D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione” (con cui è stata prorogata la sospensione delle esecuzioni per il rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo), all’art. art. 13 comma 14 ha stabilito anche la sospensione fino al 30 giugno 2021 delle procedure esecutive che abbiano ad oggetto immobili adibiti a prima casa.
Va inoltre rilevato che restando in vigore l’art. 54 ter comma I del D.L. “Cura Italia” – il cui termine era stato già oggetto di proroga “fino al 31 dicembre 2020” con il Decreto “Ristori” – sia prevista (dall’art. 4) l’inefficacia “di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (…) che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020”.
La nuova proroga del periodo di sospensione delle esecuzioni opererà “d’ufficio”, con conseguente rinvio delle udienze eventualmente fissate in epoca antecedente il termine del 30 giugno prossimo e sospensione dei tutte le altre attività non ancora “calendarizzate”.
Va ricordato che per “abitazione principale” debba intendersi l’immobile (accatastato come ad uso abitativo), nel quale il debitore esecutato ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente. La destinazione ad abitazione principale deve sussistere sia al momento della notifica del pignoramento sia al momento attuale.
Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.