Decreto riaperture

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Mercoledì 21 aprile 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (c.d. Decreto riaperture) che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Di seguito, elenchiamo quali siano le principali previsioni.

Proroga dello stato d’emergenza

Il decreto riaperture prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza.

Certificazioni verdi, zone gialle e spostamenti

Il decreto riaperture introduce sul territorio nazionale le “certificazioni verdi Covid-19”. Si tratta dei c.d. “passaporti vaccinali”, comprovanti i seguenti stati:

  • avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
  • guarigione dall’infezione (nei precedenti 6 mesi)
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi; mentre quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Da segnalare che le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea siano riconosciute come equivalenti.

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Dal 26 aprile 2021 nelle zone bianche e gialle saranno consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse.
Tra le Regioni in zona arancione o zona rossa gli spostamenti saranno consentiti solamente alle persone munite della “certificazione verde”.

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle saranno consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. La partecipazione sarà consentita esclusivamente con posti a sedere preassegnati ed a condizione che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro.
La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata; il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.ù

Sport, piscine, palestre

A decorrere dall’1 giugno 2021, nelle zone gialle le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale.
Dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle sarà consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.
Dal 15 maggio 2021, nelle zone gialle saranno consentite le attività delle piscine all’aperto.
Dall’1 giugno, saranno consentite le attività delle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno nelle zone gialle sarà consentito lo svolgimento in presenza delle fiere.
Dall’1 luglio 2021 nelle zone gialle sarà consentito lo svolgimento dei convegni e dei congressi.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dall’1 luglio 2021 saranno consentite nelle zone gialle le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.


Se volete approfondire, potete consultare il testo del Decreto Legge →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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