Una recente circolare del Ministero dell’Interno ha precisato in cosa consista l’obbligo di identificazione per i gestori delle strutture ricettive.
Atteso il fatto che nel nostro territorio siano molte le persone che, anche a livello non professionale, gestiscono case vacanze, B&B o locazioni di immobili tramite affitti brevi, il tema è di diffuso interesse.
Anche perchè riguarda un obbligo di legge che, nella prassi, molti gestori non osservano in modo corretto.
In questo articolo abbiamo quindi riassunto quale sia l’obbligo di identificazione posto a carico dei gestori dalla normativa vigente e come debba essere assolto, secondo le norme vigenti.
L’art. 109 del TULPS
La norma principale alla quale occorre far riferimento per trattare la materia è l’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che persegue finalità di sicurezza pubblica e di evitare che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano soggiornare, nascondendosi, in strutture ricettive.
Il testo dell’art. 109 così dispone:
- I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
- Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
Grava pertanto su ogni gestore l’obbligo di verificare che ogni ospite sia munito di documento di identità e che questo ne attesti l’identità.
Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
Per comprendere la portata della disposizione, occorre far riferimento alla previsione dell’art. 12 del Codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79), che elenca i soggetti destinatari dell’obbligo di identificazione nei gestori di:
- alberghi
- residence
- agriturismi
- residenze rurali
- foresterie
- centri soggiorno per studenti
- case per ferie
- affittacamere
- bed and breakfast
- ostelli
- campeggi
- marina resort.
Inoltre, l’obbligo di identificazione degli ospiti si applica anche ai locatori che concedono gli immobili per periodi inferiori a 30 giorni, a sensi dell’art. 19 bis del D.L. n. 113/2018.
La circolare del Ministero dell’Interno
Chiarito l’ambito applicativo dell’art. 109 del TULPS, occorre verificare quali siano le modalità che i gestori devono osservare per “attestare l’identità (degli ospiti) secondo le norme vigenti“.
Il Ministero, al riguardo, ha precisato con la circolare n. 38138 del 18 Novembre 2024 (di immediata applicazione) che l’assolvimento degli obblighi di identificazione degli ospiti gravanti sui gestori delle strutture possa essere garantito solo “de visu“.
Ossia, mediante verifica, effettuata in presenza, della corrispondenza tra la persona alloggiata ed il documento di identità nella disponibilità di quest’ultima.
Ciò in forza di quanto disposto dal DM 16 Settembre 2021, che ha modificato ed integrato il DM 7 Gennaio 2013 “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive“.
Ogni gestore deve quindi effettuare l’identificazione di ciascun ospite in presenza; senza quindi poter ricorrere a strumenti o “prassi” alternative.
In sostanza, la circolare ministeriale ha quindi sancito il divieto per i gestori di:
- identificare gli ospiti con procedure “da remoto” (c.d. “self check-in”)
- utilizzare dispositivi che consentano l’accesso “automatizzato” alle strutture (c.d. “chiavi elettroniche”)
- utilizzare dispositivi che consentano l’accesso con “combinazione” alle strutture (c.d. “key boxes”).
E’ prevedibile che, a breve, i Comuni imporranno la rimozione delle c.d. key box.
Mentre sarà più difficile l’accertamento dell’utilizzo da parte dei gestori di strumenti quali apparecchiature citofoniche che consentono l’accesso mediante combinazione numerica o con chiavi elettroniche.
Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo della circolare ministeriale QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.