L’Amministratore di sostegno è una figura istituita dal legislatore per aiutare le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La figura dell’Amministratore di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, che ha modificato gli artt. 404 e segg. del Codice civile.
Per richiedere la nomina di un Amministrazione di sostegno è necessario presentare un ricorso all’Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza, dimora o cura del soggetto beneficiario.
Il ricorso può essere proposto:
- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- dal coniuge
- dalla persona stabilmente convivente
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal Pubblico Ministero
Benchè per la presentazione del ricorso non sia obbligatoria l’assistenza di un avvocato, nella pratica è utile ricorrervi in quanto la predisposizione del ricorso necessita di conoscenze di tipo giuridico e processualcivilistico.
L’Amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del Giudice Tutelare, previa comparizione avanti a sè del beneficiario e dell’istante (se differente) nonchè previa comunicazione ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro secondo grado ed al Pubblico Ministero. Il decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno deve contenere i seguenti elementi:
- le generalità della persona beneficiaria
- le generalità dell’Amministratore di sostegno
- la durata dell’incarico (a tempo indeterminato o determinato)
- l’oggetto dell’incarico
- gli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’Assistenza dell’amministratore di sostegno
- i limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
- la periodicità con la quale l’Amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l’attività svolta in favore del beneficiario e le sue condizioni di, salute, di vita personale e sociale.
Per approfondire, vai alla guida completa →
Il nostro Studio è in grado di fornirVi tutte le informazioni riguardanti la figura dell’Amministratore di sostegno.
Qualora necessitaste di assistenza per valutare la proposizione del ricorso per la nomina dell’Amministratore e/o nella sua predisposizione, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.