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title: "Testamento: la capacità di testare è presunta"
description: "In tema di testamento, la capacità di testare è presunta. Mentre l'incapacità va rigorosamente provata. Di tal che grava sulla parte che eccepisce l'incapacità l'onere di fornire la prova dello stato..."
url: https://studiolegalespreafico.com/testamento-la-capacita-di-testare-e-presunta/
date: 2021-03-26
modified: 2023-04-01
author: "avv. Andrea Spreafico"
categories: ["Civile", "Famiglia", "Giurisprudenza", "Successioni"]
tags: ["capacità", "famiglia", "incapacità", "onere", "prova", "successioni", "testamento"]
type: post
lang: it
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# Testamento: la capacità di testare è presunta

Tempo di lettura: 2 minuti

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In tema di testamento, la capacità di testare è presunta. Mentre l’incapacità va rigorosamente provata.

Di tal che grava sulla parte che eccepisce l’incapacità l’onere di fornire la prova dello stato in cui versava il testatore al momento della redazione e sottoscrizione dell’atto.

Questa è l’opinione ormai assolutamente prevalente della Corte di cassazione.

E’ quindi interessante rilevare quali siano i riflessi di tale orientamento.

Con una recente ordinanza, la Corte pur ribadendo che “*l’ammissione della consulenza tecnica costituisca esercizio di un potere discrezionale del Giudice di merito*“, ha precisato che “*il Giudice non possa negare l’ingresso all’istanza di consulenza tecnica e ritenere, al contempo, indimostrati i fatti che avrebbero potuto essere provati dalla consulenza medesima*“.

A maggior ragione, viene specificato, che il Giudice deve ammettere la consulenza quando questa “*si presenti come lo strumento più efficiente di indagine e la parte si trovi nella difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione*“.

E’ il caso tipico delle impugnazioni testamentarie.

L’assolvimento dell’onere probatorio in tema di incapacità a testare di una persona ormai scomparsa è particolarmente complesso e necessita di valutazioni di tipo giuridico e tecnico specifiche in relazione al singolo caso.

Ribadisce infatti la Cassazione che “*mentre la capacità di testare si presume, l’incapacità è l’eccezione e quindi deve essere provata con rigore e con qualunque mezzo consentito dal nostro ordinamento*“.

Precisando che “*In tema di onere probatorio, il Giudice non può negare l’ingresso all’istanza di consulenza tecnica, qualora questa sia lo strumento più idoneo a fornire la prova sull’incapacità del testatore*“.

Spesso, solo ricorrendo agli accertamenti di tipo tecnico ed alle conoscenze scientifiche è possibile fornire al Giudice gli elementi necessari a considerare provato lo stato di incapacità di un soggetto.

Pertanto, è necessario – *se non indispensabile* – che, preliminarmente all’instaurazione della causa, la parte che intenda eccepire l’incapacità acquisisca una valutazione tecnica a sostegno della propria domanda.

Nel caso in cui vogliate approfondire gli aspetti tecnici ai quali fa riferimento la Corte di cassazione, potete contattare l’[Avv. Andrea Spreafico](https://studiolegalespreafico.com/?page_id=9880).

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Vai al [testo della ordinanza →](https://studiolegalespreafico.com/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-II-ord.-19-febbraio-2021-n.-4518.pdf)

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