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title: "Sovraindebitamento: necessario il soddisfacimento effettivo dei chirografari"
description: "Per la Corte di cassazione l'entità del credito dei chirografari che deve essere soddisfatto in misura non esigua."
url: https://studiolegalespreafico.com/sovraindebitamento-necessario-il-soddisfacimento-effettivo-dei-chirografari/
date: 2022-09-30
modified: 2023-03-14
author: "avv. Andrea Spreafico"
categories: ["Civile", "Fallimenti e procedure", "Giurisprudenza", "Lavoro"]
tags: ["avvocato spreafico lecco", "cassazione", "Corte di cassazione", "creditori", "creditori chirografari", "decreto", "Lecco", "legge", "non omologabile", "novità", "omologa", "Piano", "risarcimento", "sovraindebitamento", "Studio Legale Associato Spreafico"]
type: post
lang: it
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# Sovraindebitamento: necessario il soddisfacimento effettivo dei chirografari

Tempo di lettura: 2 minuti

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Sovraindebitamento: è necessario il soddisfacimento effettivo dei chirografari perchè il piano possa essere omologato.

La procedura, nel tempo, è stata  oggetto di una serie di provvedimenti giurisprudenziali che ne hanno meglio delineato il “*carattere*“.

L’ordinanza recentemente emessa dalla I Sezione civile della Corte di cassazione, oggetto del nostro commento, riguarda l’entità del credito dei chirografari che deve essere soddisfatto.

#### La vicenda

Il Tribunale di Cosenza ha negato l’omologazione di un “piano” in ragione di due criteri:

- l’esigua percentuale (pari al 3,82%) di soddisfazione prefigurata per i creditori chirografari
- la qualità di “giovane professionista” del ricorrente (che avrebbe dovuto avere significative possibilità di incrementare, in futuro, la sua “consistenza” reddituale e patrimoniale).

Il giovane professionista ha proposto reclamo.

#### L’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti

Il “piano” del consumatore è un negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale ([art. 1324 c.c.](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-i/art1324.html)) ed ha, alla stregua delle previsioni dell’[art. 7 commi I e I *bis* della L. n. 3/2012](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art7!vig=), una ben precisa connotazione causale.

Deve ambire, contestualmente, ad una duplice finalità:

1. la “ristrutturazione dei debiti”
2. la “soddisfazione dei crediti”, anche mediante “*cessione dei crediti futuri*” (art. 8 comma I).

La’rt. 7 della Legge n. 3/2012 stabilisce che il piano debba:

- assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili
- prevedere scadenze e modalita’ di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi
- indicare le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalita’ per l’eventuale liquidazione dei beni.

E’ possibile che il piano preveda che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente.

Ma in tali casi deve assicurare il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di  mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

#### La sentenza della Corte di cassazione

Per la Corte la sola finalità della “ristrutturazione” dei pregressi impegni obbligatori del consumatore non è bastevole.

In virtù della formula “binaria” sopra citata, il piano deve imprescindibilmente coniugarsi anche con la finalità della “soddisfazione” .

Pertanto, esso deve essere idoneo ad assolvere concretamente la (delineata) funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria; ovvero deve essere “giuridicamente fattibile”.

In mancanza di tale requisito, è legittima la non omologazione del piano, in ragione dell’acclarato difetto di una delle sue due cause concrete.

La Cassazione ha quindi affermato che nel sovraindebitamento è necessario il soddisfacimento effettivo dei chirografari perchè il piano possa essere omologato.

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Potete leggere il testo dell’ordinanza [QUI →](https://studiolegalespreafico.com/wp-content/uploads/2022/09/Cass.-civ.-Sez.-I-ord.-26-Settembre-2022-n.-28013.pdf)

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