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title: "Le transazioni patrimoniali in sede di separazione"
description: "La Corte di Cassazione ha affermato che l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o divorzio, abbia natura negoziale ed efficacia immediata."
url: https://studiolegalespreafico.com/le-transazioni-patrimoniali-in-sede-di-separazione/
date: 2025-02-04
modified: 2025-02-04
author: "avv. Andrea Spreafico"
categories: ["Civile", "Famiglia", "Giurisprudenza", "Separazioni e divorzi"]
tags: ["accordi di separazione e divorzio", "accordi patrimoniali separazione divorzio", "accordo transattivo", "accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali", "art. 19 Legge n. 74/1987", "art. 2657 c.c.", "art. 2699 c.c.", "attribuzioni patrimoniali", "avv. Andrea Spreafico", "avvocato spreafico lecco", "Cass. Civ. Sez. I ord. 28 Gennaio 2025 n. 1985", "cassazione", "civile", "Corte di cassazione", "divorzio", "giurisprudenza", "Le transazioni patrimoniali in sede di separazione", "Lecco", "legge", "natura degli accordi patrimoniali", "novità", "Riforma Cartabia", "scritture a latere", "separazione", "Studio Legale Associato Spreafico", "trascrizione art. 2657 c.c."]
type: post
lang: it
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# Le transazioni patrimoniali in sede di separazione

Tempo di lettura: 3 minuti

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La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una interessante ordinanza in tema di transazioni patrimoniali in sede di separazione.

Il tema ha subito nel corso degli anni una progressiva evoluzione normativa e giurisprudenziale. Questo rende utile per molti l’approfondimento che abbiamo fatto in questo articolo.

##### Gli accordi patrimoniali in sede di separazione o divorzio

In sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, i coniugi possono concludere accordi patrimoniali.

Gli accordi hanno ad oggetto trasferimenti mobiliari e/o immobiliari, a favore di uno di essi o di uno o più figli, senza la previsione di un corrispettivo.

Tali accordi sono validi allorchè inseriti nel verbale di udienza del procedimento. Il verbale, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex [art. 2699 c.c.](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art2699.html)

Con il ricorso per separazione o per divorzio, le parti possono quindi anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.

In tal modo, la Riforma Cartabia ha definitivamente riconosciuta la possibilità per i coniugi di gestire, nell’ambito dei procedimenti per separazione o per divorzio. Ciò include anche il trasferimento delle proprietà o degli altri diritti sugli immobili.

Per un approfondimento in merito alla Riforma, potete leggere l’articolo pubblicato [QUI →](https://studiolegalespreafico.com/la-riforma-cartabia-e-le-modifiche-al-diritto-di-famiglia/).

In vigenza della vecchia normativa, tale possibilità non era contemplata dal Codice. Era stata però prevista solo dalla giurisprudenza (ne avevamo parlato nell’articolo pubblicato [QUI →](https://studiolegalespreafico.com/la-validita-dei-trasferimenti-immobiliari-nelle-separazioni-e-divorzi/)).

Va infine ricordato che i coniugi possono raggiungere tra loro accordi patrimoniali senza prevederne l’inserimento nel ricorso per separazione o per divorzio.

Si tratta delle scritture a latere dei ricorsi (le c.d. *side letters*), delle quali abbiamo parlato nell’articolo pubblicato [QUI →](https://studiolegalespreafico.com/valide-le-scritture-a-latere-di-separazione-e-divorzio/)

##### La fiscalità degli accordi patrimoniali in sede di separazione o divorzio

Un aspetto di assoluta rilievo nella trattazione della materia è quello inerente il trattamento fiscale dei trasferimenti mobiliari od immobiliari previsti negli accordi raggiunti dai coniugi.

L’[art. 19 della Legge n. 74/1987](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;74~art19) prevede infatti espressamente che:

“*Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.*

Pur a fronte di un chiaro dettato legislativo, il predetto articolo è stato ed è ancor oggi oggetto di una particolare evoluzione interpretativa a livello di prassi, dottrina e giurisprudenza.

Inizialmente, la giurisprudenza di legittimità aveva individuato una distinzione tra gli accordi patrimoniali raggiunti dai coniugi:

- quelli inerenti il contenuto necessario del procedimento di separazione o di divorzio (ossia il vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e l’assegno di mantenimento)
- quelli a contenuto eventuale (ossia i patti costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi).

Ai primi venivano riconosciute le esenzioni previste dall’art. 19; ai secondi venivano negate.

Secondo un più recente orientamento della Corte di Cassazione, deve riconoscersi il carattere di “*negoziazione*“. Ciò si applica a tutti quegli accordi stipulati in ambito di separazione o divorzio che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano funzionali a definire la crisi coniugale.

Per ottenere l’applicazione dell’esenzione fiscale, sarà quindi sufficiente che i coniugi diano esecuzione agli accordi assunti nella sentenza di omologa della separazione. Questo vale anche nella sentenza di divorzio.

##### Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha affermato che l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o divorzio, abbia natura negoziale.

Pertanto, l’accordo produce effetti senza la necessità di essere sottoposto al Giudice per l’omologazione.

E devono applicarsi i principi contenuti in materia contrattuale, comprese le norme in tema di risoluzione e di inadempimento.

Attesa l’efficacia immediatamente traslativa della proprietà, deve considerarsi che il verbale nel quale questi accordi vengono trasfusi costituisca, dopo la sentenza, titolo per la trascrizione. Questo è ai sensi dell’[art. 2657 c.c.](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-i/capo-i/art2657.html)

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Potete approfondire l’argomento leggendo il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione [QUI →](https://studiolegalespreafico.com/download/29509/?tmstv=1738684082)

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’[avv. Andrea Spreafico](https://studiolegalespreafico.com/soci/avv-andrea-spreafico/) o l’[avv. Riccardo Spreafico](https://studiolegalespreafico.com/soci/avv-riccardo-spreafico/).

(*[tona alla pagina delle notizie](https://studiolegalespreafico.com/blog-studio-legale-spreafico/)*)

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