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title: "Le ONLUS possono conoscere i nomi dei donatori del 5 per mille"
description: "Per il Garante, la conoscibilità dei dati dei donatori del 5 per mille da parte delle ONLUS richiede - oltre alla volontà degli interessati - un intervento normativo."
url: https://studiolegalespreafico.com/le-onlus-possono-conoscere-i-nomi-dei-donatori-del-5-per-mille/
date: 2022-01-05
modified: 2023-03-14
author: "avv. Andrea Spreafico"
categories: ["Civile", "Legislazione", "Patrimonio", "Persone", "Privacy", "Tributi"]
tags: ["5 per 1000", "avvocato spreafico lecco", "beneficiari", "conoscere", "D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 11", "donatori", "enti", "Garante Privacy", "mille", "nomi", "obbligo", "ONLUS", "parere", "Studio Legale Associato Spreafico", "terzo settore", "trasparenza"]
type: post
lang: it
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# Le ONLUS possono conoscere i nomi dei donatori del 5 per mille

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Le ONLUS possono conoscere i nomi dei donatori del 5 per mille. Questo il parere espresso dal Garante per la privacy.

Di seguito, trattiamo gli aspetti di rilevo della questione; precisando che, allo stato, sia oggetto di mera discussione, in previsione di un auspicato intervento del legislatore in materia.

#### La disciplina del 5×1000

La disciplina relativa alla possibilità di devolvere il 5×1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di soggetti accreditati operanti nel terzo settore è contenuta nel [D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 11](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art77).

Il citata decreto individua, tra l’altro:

- le finalità cui è destinata la quota del 5×1000 (art. 3);
- le modalità di accreditamento e i termini per l’accesso al riparto delle risorse (art. 4);
- i criteri di riparto e di erogazione dei contributi (art. 5);
- gli obblighi di trasparenza relativi alla destinazione delle risorse (art. 7).

#### Gli obblighi di trasparenza

Per quanto riguarda quest’aspetto, il decreto prevede che al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5×1000, i relativi beneficiari debbano presentare, alle rispettive amministrazioni erogatrici, un apposito rendiconto.

Tale rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa, dai quali risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme ricevute.

E’ previsto altresì l’obbligo di pubblicazione del medesimo rendiconto e degli importi percepiti sui siti web degli enti beneficiari.

#### I nomi dei donatori del 5×1000: serve una legge

La normativa sopra richiamata non prevede però, allo stato, le modalità di rendicontazione personalizzata o forme di conoscibilità dei contribuenti da parte delle organizzazioni beneficiarie del 5×1000.

Pertanto, le organizzazioni beneficiarie non possono ad oggi conoscere i nomi dei donatori.

Per il Garante, attese le norme in vigore e gli interessi in discussione, la conoscibilità dei dati dei donatori del 5 per mille da parte delle ONLUS richiede – *oltre alla volontà degli interessati* – un intervento normativo.

Intervento che consideri presupposti, modalità e limiti dell’operazione, in un quadro normativo complesso e già sostanzialmente delineato.

Il Garante, infine, ha anticipato che un eventuale intervento legislativo potrebbe essere considerato sostanzialmente conforme alla disciplina di protezione dati; ferma restando la necessità che l’Autorità sia formalmente consultata.

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Potete leggere la nota del Garante per la privacy [QUI →](https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9728518)

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