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title: "L&#8217;assegno temporaneo per i figli minori"
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date: 2021-06-28
modified: 2023-03-14
author: "avv. Andrea Spreafico"
categories: ["Amministrativo", "Civile", "Famiglia", "Legislazione"]
tags: ["assegno", "figli", "inps", "minori", "temporaneo"]
type: post
lang: it
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# L&#8217;assegno temporaneo per i figli minori

Tempo di lettura: 3 minuti

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Dall’1 Luglio verrà introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori (*ne avevamo parlato [QUI →](https://studiolegalespreafico.com/approvato-lassegno-unico-universale/)*).

In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi, il D.L. 79/2021 ha introdotto per il periodo dall’1 Luglio al 31 Dicembre 2021 la misura denominata “*Assegno temporaneo per i figli minori*” (o assegno temporaneo).

L’obiettivo è quello di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata etemporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

L’assegno temporaneo per i figli minori viene erogato dall’INPS ai nuclei familiari con figli di età inferiore ai 18 anni che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.

#### I requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve, cumulativamente, essere:

1. cittadino italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso disoggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2. soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3. residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento deldiciottesimo anno d’età;
4. residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5. in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corsodi validità.

#### La misura dell’assegno

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021 (pubblicata [QUI →](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21G0009000100010110001&dgu=2021-06-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-08&art.codiceRedazionale=21G00090&art.num=1&art.tiposerie=SG)).

La tabella individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

In particolare, sono previste:

- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 Euro, fino alla quale gli importi spettano in misurapiena, pari a 167,50 Euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,80 Euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 Euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 Euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

#### Presentazione della domanda

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro enon oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (rete fissa) od il numero 06 164.164 (da rete mobile);
- gli Istituti di patronato.

Dal prossimo 1 Luglio (2021) sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Per le domande presentate entro il 30 Settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di Luglio 2021.

Per quelle presentate successivamente al 30 Settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

#### Compatibilità con altre misure di sostegno

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della legge n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:

1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/1998);
2. assegno di natalità (art. 1 comma 125 L. 190/2014 etc.);
3. premio alla nascita (art. 1 comma 353 L. 232/2016);
4. fondo di sostegno alla natalità (art. 1 commi 348 e 349 L. 232/2016);
5. detrazioni fiscali (art. 12 commi 1 lett c e 1-bis DPR 917/1986);
6. assegni familiari (DPR 797/1955.

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. 69/1988.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponderà d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

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Potete leggere il testo del [messaggio dell’INPS →](http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/Messaggio_INPS_2371_del_22_giugno_2021.pdf)

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