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title: "Il presupposto del &#8220;vantaggio&#8221; nella responsabilità penale dell&#8217;ente"
description: "Il presupposto del \"vantaggio\" nella responsabilità penale dell'ente: la Cassazione offre importanti precisazioni."
url: https://studiolegalespreafico.com/il-presupposto-del-vantaggio-nella-responsabilita-penale-dellente/
date: 2021-06-18
modified: 2023-11-17
author: "avv. Andrea Spreafico"
categories: ["Giurisprudenza", "Patrimonio", "Penale", "Società"]
tags: ["231/2001", "avv. Andrea Spreafico", "civile", "ente", "giurisprudenza", "Lecco", "legge", "novità", "penale", "presupposto", "responsabilità", "Studio Legale Associato Spreafico"]
type: post
lang: it
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# Il presupposto del &#8220;vantaggio&#8221; nella responsabilità penale dell&#8217;ente

Tempo di lettura: 2 minuti

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La Cassazione ha emesso un’interessante sentenza riguardante il presupposto del “vantaggio” nella responsabilità penale dell’ente.

#### Gli orientamenti della Corte

In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza della Corte quelli secondo cui:

- i concetti di interesse e vantaggio, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’evento
- tali criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra loro
- il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo
- il criterio del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito
- ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente
- sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso

#### I criteri di imputazione

La Cassazione ha avuto anche occasione di approfondire la diversità dei due criteri di imputazione obiettiva del reato all’ente costituiti dall’interesse e dal vantaggio, chiarendo che:

- l’interesse è un criterio soggettivo, il quale rappresenta l’intento del reo di arrecare un beneficio all’ente mediante la commissione del reato
- l’interesse è indagabile solamente *ex ante* ed è del tutto irrilevante che si sia o meno realizzato il profitto sperato
- nei reati colposi si dovrà guardare solamente al vantaggio ottenuto tramite la condotta
- la condotta, nei reati colposi d’evento contro la vita e l’incolumità personale commessi sul lavoro, è rappresentata dalla violazione delle regole cautelari antinfortunistiche, ed è dunque in riferimento ad essa che bisognerà indagare se, *ex post*, l’ente abbia ottenuto un vantaggio di carattere economico di importo non irrisorio.

#### Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

A fronte delle premesse giuridiche richiamate, la Corte di Cassazione penale ha affermato il seguente principio di diritto:

“*Ai fini dell’imputazione della responsabilità all’Ente ai sensi dell’[art. 5 D.Lgs. n. 231/2001](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231~art5), il requisito dell’interesse non ricorra quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie. E non sia invece attribuibile ad una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa.*
*Il presupposto del “vantaggio” nella responsabilità penale dell’ente richieda invece la sistematica violazione delle norme prevenzionistiche; e, dunque, una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, che consenta una riduzione dei costi e un contenimento della spesa, con conseguente massimizzazione del profitto*“.

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Il testo integrale della sentenza è consultabile [QUI →](https://studiolegalespreafico.com/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-pen.-Sez.-II-sent.-31-05-2021-n.-21370.pdf) e se necessitate di un parere o di assistenza potete contattare l’[avv. Andrea Spreafico](https://studiolegalespreafico.com/soci/avv-andrea-spreafico/).

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