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title: "Furto commesso grazie all’impalcatura? Responsabili Amministratore del condominio ed impresa"
description: "Furto commesso grazie all'impalcatura? Responsabili Amministratore del condominio ed impresa. Così si è espressa, implicitamente, la Sesta Sezione Civile della Corte di cassazione con una recente ordi..."
url: https://studiolegalespreafico.com/furto-impalcatura-colpevoli-amministratore-e-impresa/
date: 2022-01-03
modified: 2023-03-14
author: "avv. Andrea Spreafico"
categories: ["Appalti", "Civile", "Condominio", "Giurisprudenza", "Patrimonio"]
tags: ["amministratore", "avvocato spreafico lecco", "condominio", "Corte di cassazione", "facciata", "furto", "impalcatura", "impresa", "ordinanza 27 Dicembre 2021 n. 41542", "responsabilità", "risarcimento", "Studio Legale Associato Spreafico"]
type: post
lang: it
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# Furto commesso grazie all’impalcatura? Responsabili Amministratore del condominio ed impresa

Tempo di lettura: 2 minuti

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Furto commesso grazie all’impalcatura? Responsabili Amministratore del condominio ed impresa.

Così si è espressa, implicitamente, la Sesta Sezione Civile della Corte di cassazione con una recente ordinanza.

Di seguito, vi proponiamo un breve approfondimento della questione.

#### Il fatto

La vicenda riguarda la richiesta di risarcimento formulata nei confronti dell’Amministratore e di un’impresa appaltatrice a seguito di un furto subito in un appartamento sito al quinto piano di un Condominio.

Il furto sarebbe stato infatti agevolato – o, meglio, reso possibile – dalla presenza di una impalcatura, posta a ridosso dell’edificio dalla ditta esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria.

Tale manufatto avrebbe infatti consentito ai ladri di raggiungere l’appartamento e di commettere il furto.

#### Le motivazioni

Sin dal primo grado di giudizio, il furto commesso grazie all’impalcatura è stato ascritto alla responsabilità, concorrente, dell’Amministratore del condomio e dell’impresa esecutrice dei lavori.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso promosso da questi ultimi, ha infatti riconosciuto la rispettiva responsabilità:

- dell’impresa appaltatrice ai sensi dell’[art. 2043 c.c.](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2043.html) per aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l’impalcatura ed impedirne l’uso improprio
- dell’amministratore del condominio ai sensi dell’[art. 2051 c.c.](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2051.html) per l’omessa custodia.

L’orientamento della giurisprudenza in materia si è ormai consolidato.

E, oltre a quello qui citato, si rinvengono diversi e recenti precedenti: Cass. Civ., Sez. VI, ord. 22 Ottobre 2018 n. 26691; Trib. Reggio Calabria, Sez. I, sent. 11 Agosto 2021 n. 1150.

#### Le questioni d’interesse

In considerazione dell’orientamento della giurisprudenza, è opportuno che gli Amministratori di condominio e le imprese che posano le impalcature pongano attenzione a quanto, rispettivamente, potrebbe determinare la propria responsabilità in caso di furto.

Grava infatti sulle imprese l’onere di adottare ed installare tutti i presidi di sicurezza volti ad evitare che le impalcature possano essere impropriamente utilizzate per accedere agli appartamenti e commettere così furti.

Grava invece sugli Amministratori l’onere di verificare l’operato dell’impresa appaltatrice; ed, in particolare, la predisposizione da parte di quest’ultima dei citati presidi nonchè, eventualmente, la stipulazione di una polizza a garanzia dei furti.

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Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 41542 del 27 Dicembre 2021 [QUI →](https://studiolegalespreafico.com/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-civ.-Sez.-VI-ord.-27-Dicembre-2021-n.-41542.pdf)

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