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title: "Fondo patrimoniale famigliare: quando può essere aggredito?"
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date: 2021-02-12
modified: 2023-03-14
author: "avv. Andrea Spreafico"
categories: ["Civile", "Famiglia", "Giurisprudenza"]
tags: ["cassazione", "civile", "creditore", "famiglia", "fondo", "patrimoniale"]
type: post
lang: it
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# Fondo patrimoniale famigliare: quando può essere aggredito?

Tempo di lettura: 3 minutiL’ordinanza n. 2904/2021 depositata lo scorso 8 febbraio dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione offre lo spunto per parlare di alcuni aspetti di un tema complesso e spesso al centro di dispute giudiziarie: quello dei fondi patrimoniali destinati a soddisfare i bisogni delle famiglie.

Riguardo a tali fondi, spesso viene domandato quando possano essere aggrediti dai creditori i beni in essi vincolati.

Vediano di seguito di approfondire la questione e di individuare le risposte.

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L’istituto del fondo patrimoniale esiste dai tempi della riforma del diritto di famiglia, quindi dal lontano 1975. Ma ha trovato una scarsa applicazione pratica: ciò in quanto sono molti i casi nei quali il fondo patrimoniale può essere aggredito dalle azioni dei creditori.

In linea generale, ciò che ha più ostacolato la diffusione dell’istituto è il fatto che la protenzione offerta del fondo sia minore quando i debiti siano stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia rispetto a quando i debiti siano estranei ai bisogni della famiglia.

Il discrimine principale è la definizione dei “*bisogni della famiglia*“.

Della singola famiglia, ovviamente: e, conseguentemente, nella valutazione della cosiddetta “*aggredibilità*” dei beni costituenti ogni fondo patrimoniale si dovrà far riferimento concreto a tale aspetto.

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La giurisprudenza ha chiarito, nel tempo, quali possano essere i bisogni di (ogni) famiglia.

Vi rientrano: le spese essenziali alla vita del nucleo familiare (come l’acquisto di generi alimentari, il vestiario, etc.), il costo della casa (canone del mutuo o di locazione), i trasporti (auto e manutenzione, carburanti, biglietti o abbonamenti), le spese mediche e sanitarie, le spese di istruzione dei figli.

I debiti contratti per soddisfare tali bisogni non sono coperti dalle garanzie offerte dal fondo patrimoniale.

E’ tale caratteristica che ha sempre reso inutile il ricorso a tale istituto per la maggior parte delle famiglie.

Mentre sono ritenuti estranei ai bisogni (primari) di una famiglia i cosiddetti “bisogni voluttuari” – categoria nella quale rientrano l’acquisto di beni di lusso o gli investimenti speculativi, i debiti di gioco, etc. – che conseguentemente godono delle protezioni del fondo patrimoniale.

La Corte di Cassazione nella pronuncia citata all’inizio di quest’articolo ha chiarito che i bisogni della famiglia “*sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia*», ma vanno intesi in senso più ampio e comprendono “*anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi*“.

Proprio i termini “voluttuario” e “*speculativo*” segnano i confini dell’operatività dei meccanismi di protezione del fondo patrimoniale destinato a soddisfare i bisogni della famiglia.

La pronuncia in esame estende quindi, ulteriormente, l’elenco potenziale dei debiti non coperti dalle garanzie offerte dal fondo: e, quindi, amplia le possibilità dei creditori della famiglia di aggredire i beni immessi nel fondo patrimoniale.

Attraverso la nozione estesa di “*bisogni famigliari*” è quindi possibile farvi rientrare – sebben non automaticamente – anche i debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa svolta da un coniuge tra quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.

Occorre precisare che, in ogni caso, per avvalersi dello “*scudo*” di impignorabilità dei beni presenti nel fondo patrimoniale è il debitore ad essere onerato dal dover dimostrare che nel momento in cui il debito è stato assunto il creditore fosse a conoscenza della sua estraneità ai bisogni familiari.

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Nel caso voleste ottenere un parere in materia ovvero doveste valutare la possibilità di agire nei confronti di un fondo od al contrario le possibilità di resistere a tali azioni, potete contattare il nostro Studio Legale al [+39 0341 363494](http://Callto:+390341363494) ovvero a mezzo e-mail [segreteria@studiolegalespreafico.com](mailto:segreteria@studiolegalespreafico.com) .
